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Contributi sanitari integrativi deducibili, i requisiti

 Iniziamo dai requisiti indispensabili per usufruire dell’agevolazione fiscale. Prima di tutto i contributi sanitari integrativi devono essere versati ad una cassa che abbia esclusivamente fini assistenziali e il relativo versamento alla cassa di assistenza deve essere previsto da un contratto specifico o da un regolamento aziendale.

Il contributo versato dal lavoratore viene trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del dipendente e rappresenta un ulteriore contributo previdenziale in busta paga. Il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, consegna al lavoratore il modello Cud nel quale è indicato nella casella apposita l’importo complessivo dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza.

Il lavoratore dipendente, che riceve dalla cassa di assistenza il rimborso delle spese sanitarie sostenute, nella dichiarazione personale dei redditi può usufruire della detrazione d’imposta nella misura del 19% che spetta sull’importo che va oltre 129,11 euro, ma solo per la parte di spesa a suo carico e non rimborsata dalla cassa di assistenza integrativa. Si ricorda che per ottenere la deduzione fiscale è necessario compilare il rigo E26 del modello 730/2012.

Se l’azienda ha versato all’ente un importo di contributi sanitari superiore al limite previsto dal TUIR di 3.615,20 euro, la parte che eccede viene tassata a nome del dipendente e nel modello Cud sarà indicato nelle annotazioni. In questo caso il lavoratore potrà avere accesso alla detrazione fiscale del 19% per spese mediche.

Precisiamo che la deducibilità spetta anche se la spesa sanitaria è stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la sola parte non dedotta da queste ultime. **La deducibilità dei contributi sanitari integrativi sono stati stabiliti dall’art. 51 comma 2 del TUIR.

**La deducibilità dei contributi sanitari è stabilita dall’art. 51 comma 2 del TUIR, che così recita: “non concorrono a formare il reddito, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)”.

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