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Dipendenti imprese assicuratrici: fondo di solidarietà

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, congiuntamente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, il Decreto Interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, riguardante il Regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Il fondo è stato istituito presso l’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Le finalità del fondo sono interventi tesi a migliorare e favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità.

Inoltre, altra finalità è di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da 5 esperti designati dall’Ania e da 5 esperti designati dalle organizzazioni sindacali, più 2 rappresentanti del ministero del lavoro e dell’economia e delle finanze.

Al finanziamento del fondo provvede sia un contributo ordinario da parte del datore di lavoro nella misura dell’0,375% e 0,125% a carico del lavoratore, sia un contributo addizionale a carico del datore di lavoro in caso di fruizione delle prestazioni.
I lavoratori destinatari delle prestazioni erogate dal fondo sono quelli coinvolti in processi di riorganizzazione e ristrutturazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per il trattamento pensionistico a carico dell’AGO.

Il decreto interministeriale stabilisce anche i criteri di precedenza e  turnazioni per le prestazioni ordinarie e straordinarie, i casi di cumulabilità di entrambe le prestazioni.

Le domande di accesso alle prestazioni sono vagliate dal comitato amministratore ogni tre mesi e delibera hli interventi su ordine cronologico di presentazione della domanda e tenuto conto della disponibilità economica del fondo stesso.

Le domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.

Il fondo scade trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, ma potrà essere eventualmente rinnovato alla data di scadenza.

Per maggiori informazioni si rinvia al Ministero del lavoro.

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