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Ministero del lavoro, il Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle imprese assicuratrici

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, il Decreto Interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, riguardante il Regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che – nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità – realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

Il Fondo e’ gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati dall’ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze.

Per la validita’ delle sedute e’ necessaria la presenza di otto componenti del Comitato.

Il Fondo provvede in via ordinaria a contribuire al finanziamento di programmi formativi di  riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari e al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attivita’ lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

Il Fondo provvede, in via straordinaria, all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione Inps, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia. Detto assegno sarà erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell’erogazione della pensione INPS, escluso per quest’ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.

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