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Proroga al 31 ottobre 2013 i termini per la protezione dei rischi elettromagnetici

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 101 del 24 aprile 2012, è stata pubblicata la Direttiva n. 2012/11/UE che proroga il termine di cui all’articolo 1, comma 13, della direttiva 2004/40/CE, al 31 ottobre 2013.

Ne consegue che – per quanto disposto dall’articolo 306, comma 3, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni – il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo VIII del “Testo Unico” è fissato al 31 ottobre 2013, in luogo del precedente (30 aprile 2012), individuato dall’originario termine di direttiva.

Ricordiamo che la direttiva 2012/11/Unione Europea del Parlamento europeo e del Consiglio modifica la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18 a direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Il termine per il recepimento della direttiva 2004/40/CE è stato rinviato dalla direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dal termine 30 aprile 2012, stabilito in precedenza, al nuovo termine al fine di consentire l’adozione di una nuova direttiva basata sulle informazioni scientifiche più recenti entro tale data.

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.  Il decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di eta’ e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

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