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Esenzione Iva per prestazioni sanitarie: chiarimenti delle Entrate

 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 96/E del 17 ottobre, ha precisato che i trattamenti massofisioterapici possono fruire dell’esenzione Iva solo se si è in possesso di Diploma datato e a condizione che il titolo sia stato conseguito dopo un corso triennale, equiparabile a quello di fisioterapista.

Con questa precisazione l’Agenzia delle Entrate risponde a un quesito nel quale si chiede se l’esenzione Iva per prestazioni sanitarie possa essere riconosciuta anche nel caso in cui la formazione del soggetto interessato sia conseguita con un corso biennale. Sull’argomento l’Agenzia ha chiesto la consulenza del ministero della Salute.

Il trattamento fiscale ai fini IVA prevede che tale attività professionale possa essere equiparata alle prestazioni sanitarie esenti, come previsto dall’art. 10, n.18), del D.P.R. 633/72 solo se il massofisioterapista ha acquisito il titolo con un corso triennale e non biennale.

Pertanto, l’esenzione Iva per prestazioni sanitarie, prevista dall’articolo 10, n. 18), del Dpr 633/1972, può essere applicata dal massofisioterapista soltanto se ha acquisito il titolo con un corso triennale ed entro il 17 marzo 1999, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge n. 42/2002, che ha dettato disposizioni in materia di professioni sanitarie.

La legge n. 42 del 1999 aveva fatto chiarezza tra le categorie professionali che rientrano nelle prestazioni mediche, ma in proposito è stato determinante il decreto ministeriale del 17 maggio 2002, con il quale il ministero della Salute ha individuato le professioni che possono usufruire dell’esenzione Iva per prestazioni sanitarie oltre a quelle indicate dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie.

Infatti, il decreto indica come beneficiari anche gli “operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”.

Tra questi operatori rientra il fisioterapista, ma non il massofisioterapista. Infatti, la recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la legge n. 42/1999 ha considerato il diploma triennale del massofisioterapista equipollente a quello universitario del fisioterapista con laurea triennale, se conseguito prima dell’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, secondo la precedente disciplina, per quanto riguarda lo svolgimento della professione e l’accesso alla formazione post-base, “promozione” ufficializzata anche con il Dm 27 luglio 2000 del ministero della Salute.

PRECISAZIONI
Coloro che hanno conseguito dopo il 17 marzo 1999 il diploma di massofisioterapista al termine di un corso biennale o triennale, possono svolgere la propria attività sia come liberi professionisti, sia come dipendenti presso le strutture sanitarie private, ma non possono fruire dell’esenzione Iva per prestazioni sanitarie .

L’Agenzia conferma le indicazioni fornite con la Risoluzione n.70/2007 nella quale è stato precisato che “poiché i massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito in base ad un corso di formazione biennale non sono riconducibili ai profili professionali sanitari delineati dal competente Ministero della Salute (né in via diretta, né per il tramite del riconoscimento di equipollenza), alle prestazioni da essi rese non possa essere applicato il regime di esenzione dell’IVA di cui all’art.10, n18, del D.P.R. 633/72”.

APPROFONDIMENTI
*Chiarimenti sull’IVA dall’Agenzia delle Entrate

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