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Lavoro straordinario, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130/E del 17 agosto 2010, risponde ad un quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2 del decreto n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008), ovvero sull’agevolazione contributiva del 10% relativa agli incrementi di produttività (lavoro straordinario).

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate intende fare luce sulla quota base e sulle maggiorazioni relative in merito alle prestazioni di lavoro svolte nei turni promiscui (diurno-notturno) e notturni, previste dal contratto collettivo di lavoro per operai e impiegati di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa e sulle prestazioni di lavoro notturno svolte oltre le ore 23:00 da lavoratori giornalisti.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, con circolari n. 49 dell’ 11 luglio 2008 e n. 59 del 22 ottobre 2008, possono rientrare nella misura definita come agevolata anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione  del lavoro a turni costituisce  di per sé  una forma di efficienza organizzativa.

Non solo, l’Agenzia pone in evidenza che lo speciale regime di tassazione comprende anche – ove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione  ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa – le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione  delle ore di servizio effettivamente prestate.

L’Agenzia precisa che gli incrementi di produttività non devono essere necessariamente nuovi e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo per l’impresa.

Lo speciale regime di tassazione è applicabile anche alle indennità o alle maggiorazioni di turno, in caso di lavoro diurno, e all’intero compenso percepito (compenso ordinario più maggiorazione) in caso di lavoro notturno, a condizione che gli stessi siano subordinati al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell’impresa.

Lo stesso regime è stato riferito anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni rientranti nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.

1 commento su “Lavoro straordinario, chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate”

  1. Salve sono lavoratore nel settore poligrafico, lavoro sempre di notte sei su sette giorni, io non riesco ancora a capire anche perchè il contratto a mio avviso non’è abbastanza chiaro, la percentuale di notturno come va calcolata? Mi spiego si calcola solo su paga base + contingenza + edr + scatto anzianità e per chi ha il super minimo aggiungere anche quello? Vi ringrazio se mi date una risposta.

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