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Sgravio contributi apprendistato

 Ha preso il via il programma agevolativo per i datori di lavoro che, occupando fino a nove addetti, dal 2012 al 2016 assumono apprendisti: coloro possono infatti fruire di un diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni. Lo sgravio, tuttavia, non può ritenersi applicabile al nuovo contratto per l’Aspi (1,61%) introdotto dalla recente riforma Fornero e operativo dal prossimo 1° gennaio, e nemmeno in riferimento agli apprendisti che vengono “prelevati” dalle liste di mobilità.

Inoltre, spiega l’Inps nella sua circolare n. 128/2012 del 2 novembre 2012, illustrando le novità del Testo unico sull’apprendistato, lo sgravio è soggetto alla regola de minimis: in altri termini, occorre produrre all’Inps una dichiarazione di responsabilità, in seguito alla quale l’istituto darà il via libera alla fruizione dell’incentivo anche per il pregresso (vedi anche gli sgravi in Lombardia sui tirocini formativi).

Per quanto concerne il fronte contributivo previdenziale, l’Inps spiega ancora come il Testo unico non innova la normativa precedente e che, invece, alcune novità sono previste dalla legge n. 92/2012 (la riforma Fornero del mercato del lavoro). Tra le principali, il fatto che dal 1° gennaio 2013, nell’ambito dell’estensione delle tutele degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori dipendenti, anche gli apprendisti saranno destinatari dell’Aspi, che andrà ad aggiungersi alle altre tutele già previste per gli apprendisti (Ivs, malattia, maternità, assegno nucleo familiare e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro).  Per quanto riguarda infine la tutela, dalla stessa data del 1 gennaio 2013 vi sarà l’estensione dell’obbligo per i datori di lavoro a versare il contributivo aggiuntivo dell’1,61% destinato proprio al finanziamento della nuova Aspi.

Tornando agli incentivi all’assunzione di apprendisti, la legge di stabilità 2012 ha introdotto il già ricordato beneficio, che riguarderà solamente i datori di lavoro con un numero di occupati non superiore alle nove unità, e per quesi contratti di apprendistato stipulati nel periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, in seguito ai quali scatta la riduzione totale degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro.

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