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In arrivo il fondo per il diritto al lavoro dei disabili

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2010 il Decreto Direttoriale 6 agosto 2010 con il quale sono ripartite alle Regioni ed alle Province autonome le risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la Legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata della Legge 24 dicembre 2007 n. 247.

I criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo, che soddisfa, fra l’altro, le richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato, sono stati definiti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008, con il Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ricordiamo che il legislatore intende, attraverso il fondo, promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Il fondo è diretto alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità.

Non solo, è anche rivolto alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  (INAIL) in base alle disposizioni vigenti, alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni e, infine, alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

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