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Dalla Funzione Pubblica chiarimenti sulla fruizione dei permessi legge 104/92

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota prot. DFP n. 44274 dello scorso 5 novembre 2012 intitolata come “riconoscimento dei benefici ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso”.

La nota è la risposta ad un parere appositamente richiesto da Complesso ospedaliero San Giovanni-Addolorata di Roma in merito al riconoscimento dei benefici ex art. 33, co.3, della Legge n. 104/1992 ad un proprio dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave.

Per il Dipartimento della Funzione Pubblica

….In merito, la normativa citata, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l’assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione per il caso prospettato. La situazione ordinaria è che le giornate fruite come permesso ex lege 104/1992 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali non è necessaria la sua presenza, il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente a lavoro. Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si è dell’avviso che una limitazione dell’agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge

Ricordiamo che l’articolo 3 della 104/92 definisce che la persona handicappata è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  è causa di difficoltà di   apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Lo stesso articolo riconosce che la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo  favore  in  relazione  alla  natura  e  alla  consistenza  della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

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