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Le Modifiche congelate della 104/92 del Collegato

Il Collegato era stato definitivamente approvato il 3 marzo scorso (Atti del Senato 1167-B e Atti della Camera 1141 quater-B) ed era stato successivamente sottoposto al Presidende della Repubblica per la sua promulgazione.

Ora, il Collegato Lavoro, com’è noto, è stato invece rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ed è oggi fermo alle Camere per un suo successivo riesame.

Il Collegato Lavoro modifica l’articolo 33 della Legge 104/1992 in materia di permessi lavorativi retribuiti a chi assiste un familiare con grave disabilità.

Le modifiche introdotte dalle disposizioni restringe i beneficiari dei permessi (permessi solo ai parenti e affini fini al secondo grado, salvo ampie eccezioni). In realtà, il testo contiene anche alcuni punti in cui si sono concentrati rilievi tecnici di non poco conto, come l’abrogazione dell’obbligo di assistenza continuativa ed esclusiva verso gli stessi familiari con handicap grave.

Questa particolarità non è di poco conto poichè potrebbe influire sulle intenzioni intenzioni limitative espresse più volte.

In sostanza, il nuovo provvidimento prevede che, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Lo stesso provvedimento è valevole anche con relazioni di parentela entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinquenni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

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