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Giovani professionisti: nuovo correttivo basato sulle ore lavorate

 Per gli studi di settore dei giovani professionisti viene introdotto il valore delle ore lavorate. L’intervento si basa sull’attività dei professionisti che nei primi anni della loro attività collaborano con grossi studi già avviati e dai quali percepiscono un compenso forfettario esclusivamente in base alle ore di attività svolta. Questo particolare correttivo riguarda gli studi di settore degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli ingegneri.

Il nuovo correttivo è stato introdotto allo scopo di stimare in maniera più precisa l’attività svolta dai giovani professionisti che nei primi anni di attività collaborano con studi già avviati invece di avviare l’attività professionale in proprio. In realtà, questa non è una novità, ma un sistema molto applicato nelle professioni intellettuali e in quelle tecnico-legali.

Negli studi già organizzati il giovane professionista viene retribuito non sulla base della tipologia e della qualità del lavoro che svolge, ma in base ad un compenso forfettario basato principalmente alle ore dedicate all’attività di collaborazione. Partendo da queste considerazioni, il nuovo correttivo si applicherà in presenza di specifiche condizioni:

esercizio della professione in forma individuale, età professionale fino a sei anni, attività svolta esclusivamente presso altri studi nell’ambito specialistico d’intervento qualificato come «stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi», assenza di forza lavoro. In presenza di queste condizioni e caratteristiche dell’attività professionale la variabile ore di lavoro dedicate all’attività viene sterilizzata mediante l’applicazione del nuovo correttivo.

Ovviamente, l’applicazione del nuovo correttivo farà scattare la soglia minima delle ore, che terrà conto dell’età professionale del contribuente sulla base di tre scaglioni che si differenziano l’uno dall’altro per due anni di esercizio dell’attività.

APPROFONDIMENTI
*Riforma lavoro 2012, novità per Professionisti a Partita Iva
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