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Decreto Monti, nuovi particolari sulle deduzioni dal reddito per favorire l’assunzione

Il decreto legge n. 201 del sei dicembre 2011, meglio conosciuto come decreto Monti, prevede, all’articolo 2, alcune misure finalizzate all’assunzione di donne e giovani under 35 anni a partire dall’anno 2012; in effetti, come avevamo già messo in evidenza in un precedente post, la nuova manovra economica prevede una deduzione dal reddito di impresa un importo pari a l’Irap pagata e determinata in base alle spese del personale.

Dallo stesso periodo, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne, assunte a tempo indeterminato, la deduzione è pari a 10.600 euro l’anno che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate.

In particolare, nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi  per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e, per i soggetti di cui all’articolo 3 della disposizione legislativa, comma 1, lettere da a) a e),  escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei  trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento  rifiuti,  un importo pari a 4.600 euro, su  base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato  nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

Non solo, per i soggetti di cui  all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e),  esclusi le  banche,  gli  altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e  le imprese operanti in concessione  e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle   infrastrutture, delle poste, delle  telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e  smaltimento rifiuti, un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente  a  tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle  regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni.

Sempre per i soggetti di cui all’articolo 3 – escluse le imprese operanti in  concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico  e della raccolta e  smaltimento rifiuti – possono dedurre i contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Il governo Monti ha anche deciso di offrire un contributo per le spese relative agli apprendisti, disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere  da  a)  a  e), i costi sostenuti per il personale  addetto alla ricerca e sviluppo, compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi  tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a  condizione che l’attestazione di effettività degli  stessi sia rilasciata dal presidente del collegio  sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti mo da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti,  dei dottori commercialisti, dei  ragionieri e periti commerciali o dei  consulenti del lavoro.

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