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Manovra bis 2011, il contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà è stato previsto dall’articolo 2 del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 denominato come “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea così come fissati dal ministro Giulio Tremonti.

Il contributo di solidarietà sarà in vigore a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In base al contenuto della manovra bis 2011, il contributo di solidarietà si applica sugli importi superiori a 90.000 euro lordi  annui per una percentuale de 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Il contributo di solidarietà per i redditi superiori ai 90 e 150mila euro sarà valido anche sull’imponibile 2011 e sarà anche deducibile dall’imposta sui redditi.

In effetti, sempre all’articolo 2 scopriamo, comma 2, che il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Qualora dall’applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l’aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di cui all’articolo 11, comma 1, lettera e), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, il contribuente può optare per l’assolvimento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche così calcolata in luogo del contributo di solidarietà.

Il predetto contributo non si applica alle retribuzioni o indennità assoggettate alla riduzione prevista dall’articolo 13, comma 1.

Per un reddito di 95000 euro annui il contributo à pari a 250 euro ( 5% sulla quota eccedente i 90,000 euro) e per tre anni il contribuente verserà allo Stato una quota di 750 euro. In realtà, tenendo conto dello sconto per la deduzione (322.5 euro) il pagamento netto per il triennio 2011-2013 sarà pari a 427.5 euro tanto da ricavare un pagamento netto all’anno di 142,5 rispetto ai 750 euro previsti pari allo 0.2% sul reddito totale.

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