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Non è licenziabile il lavoratore depresso assente alla visita fiscale

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza 21621 del 21 ottobre del 2010 ha ribadito il suo orientamento in casi simili.

Infatti, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio.

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha preso in esame il ricorso di un’azienda che aveva licenziato una propria dipendente perché assente dal proprio domicilio in occasione della visita fiscale ed era stata vista al mare per qualche ora.

L’azienda ha proposto ricorso alla precedente sentenza della Corte di appello di Lecce che riteneva l’assenza della lavoratrice dal domicilio dichiarato non assumeva in sé e per sé rilevanza disciplinare e che tale assenza era giustificata sia dalla natura della patologia da cui l’appellata era affetta (sindrome depressiva ansiosa), sia dalla necessità sopravvenuta di rivolgersi al suo sanitario di fiducia, per l’insorgere improvviso, documentalmente provato, di un evento morboso diverso da quello prima diagnosticato.

Non solo, sempre secondo la Corte di appello di Lecce non si poteva rilevare nessun appunto disciplinare alla ricorrente, ma, al contrario, la buona fede della lavoratrice si poteva desumere dalla certificazione prodotta in atti e che, infine, vi è stata rilevata una sproporzione tra addebiti e la sanzione espulsiva adottata.

La Corte di Cassazione, anche a non voler trascurare qualche aspetto negativo della sua condotta, ha evidenziato la sproporzione esistente tra la medesima condotta ed il licenziamento disciplinare il quale costituisce la estrema ratio (Cassazione n. 21213 del 2005).

Infine, la Suprema Corte condivide l’orientamento espresso dalla Corte di appello di Lecce secondo cui la breve assenza non assume rilevanza in sé e per sé, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sullo stato di salute, sull’assetto funzionale del rapporto di lavoro.

Mi sembra opportuno, però, fare presente che questo non vuol dire che si può tranquillamente eludere le fasce di reperibilità, ma, anzi, è necessario verificare caso per caso.

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