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Nuove disposizioni sulle comunicazioni dei lavoratori stranieri

Il Ministero del lavoro ricorda che a partire dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore non comunitario, o lavoratore straniero, regolarmente soggiornante in Italia non dovranno più compilare il “modello Q”, ma assolveranno gli obblighi previsti dall’art. 36 bis del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione inviando il modello “Unificato Lav” nei tempi previsti dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all’assunzione.

Il chiarimento arriva con la nota ministeriale del 28 novembre 2011, prot. N. 4773, che identifica anche gli ambiti di applicazione più specifici di tale semplificazione, quali i rapporti di lavoro domestico e tutti quei rapporti “speciali” per il quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione di assunzione.

Il Ministero ricorda che questa disposizione si applica anche ai cosiddetti rapporti speciali per i quali il legislatore ha previsto periodi diversi per la comunicazione. In sostanza, rientrano in questa fattispecie i rapporti di lavoro che riguardano le pubbliche amministrazioni dove la comunicazione devono essere comunicati entro il 20 giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento secondo quanto previsto dalla legge n. 183/2010. Rientrano anche i rapporti di lavoro a vario titolo che si svolgono su una nave che devono essere comunicati entro il 20 del mese successivo al verificarsi dell’evento per mezzo del modello Unimare secondo quanto previsto dalla legge n. 133/08.

In effetti, la legge n. 133/08 precisa che gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l’imbarco o lo sbarco, l’assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all’articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonchè a tutto il personale che a vario titolo presta servizio.

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