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Lavoro accessorio in appalti e somministrazione, chiarimenti ministeriali

 Il Ministero del Lavoro, nella circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, ha chiarito che il lavoro accessorio non si può utilizzare nell’appalto e nella somministrazione di lavoro mediante Agenzia, ad eccezione che per gli steward delle società calcistiche. Pertanto questa tipologia di lavoro non è utilizzabile quando c’è un intermediario tra il lavoratore e l’utilizzatore finale.

Al riguardo, il Ministero nella stessa circolare dichiara che “è possibile confermare l’orientamento secondo il quale il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite degli intermediari. L’unica eccezione è quella degli steward delle società calcistiche, come esplicitamente previsto con D.M. 8 agosto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010”.

Pertanto, anche se la Riforma del Lavoro Fornero ha esteso notevolmente i casi in cui è possibile ricorrere a questa tipologia di lavoro occasionale, ci sono dei casi in cui invece non è possibile utilizzarla, come appunto nel caso di appalto e somministrazione. Il Ministero ne spiega anche il motivo: questa tipologia di contratto è prevista per rapporti di lavoro molto saltuari, per cui il legislatore ha inteso non farla rientrare nell’ambito dell’intermediazione nel mercato del lavoro come, appunto, l’appalto e la somministrazione di manodopera tramite Agenzia per il lavoro, anche se si tratta di un ambito legale.

Il Ministero precisa ancora: “Il lavoro accessorio costituisce uno strumento attraverso il quale ricondurre nell’ambito della regolarità talune prestazioni di carattere occasionale che, frequentemente, sono di fatto escluse da qualsiasi formalizzazione. Perdura l’esigenza che lo stesso non si presti a fenomeni di destrutturazione di altre tipologie contrattuali e a possibili fenomeni di dumping sociale nell’ambito degli appalti, a sfavore delle imprese che ricorrono a contratti di lavoro più stabili”.

NOTA
Si ricorda, infatti, che il lavoro accessorio è una prestazione prettamente occasionale, retribuita attraverso i buoni voucher, che dall’entrata in vigore della riforma devono essere anche orari, numerati progressivamente e datati e scadono esattamente dopo 30 giorni dalla data d’acquisto, come abbiamo avuto già modo di informarvi.

APPROFONDIMENTI
*Lavoro accessorio: diventa lavoro nero con buoni voucher scaduti
*Dal Ministero chiarimenti sul lavoro accessorio

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