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Il voucher per gli stewards negli stadi di calcio

L’Inps, attraverso il messaggio 9999/2010, ritiene possibile ricorrere, in attuazione del decreto ministeriale del Ministero dell’Interno del 24 febbraio 2010, al lavoro accessorio anche per svolgere l’attività di steward così come prevede il decreto.

In particolare si prevede l’applicabilità esclusivamente per le partite ufficiali di calcio di squadre professionistiche in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti.

Il messaggio dell’Inps sembra non ritenere possibile per le imprese di somministrazione e di quelle aggiudicatarie di appalti di offrire stewards in altre manifestazioni sportive e nemmeno per servizi di accoglienza o supporto in manifestazioni fieristiche e spettacoli offerte in forma di appalto di servizi.

A tale riguardo, gli uffici periferici dovranno acquisire apposita dichiarazione da parte delle società in merito all’evento calcistico per il quale si richiede l’utilizzo dei voucher, o buoni lavoro.

Il decreto del Ministero dell’Interno modifica parti del decreto dell’8 agosto 2007 in materia di organizzazione e servizio degli assistenti sportivi, denominati steward, negli impianti sportivi.

In particolare, si prevede  che per lo svolgimento dei predetti servizi le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privati autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi potranno ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Dlgs 276/2003).

I servizi indicati al comma 1 del decreto ministeriale sono assicurati dalle società direttamente, ovvero mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell’art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Rimane chiaro che per stipulare il contratto di appalto, o di somministrazione di lavoro con le agenzie e con e altre società appaltatrici dei servizi, è necessario acquisire il nulla osta del questore relativo alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

La legge richiede anche la figura del referente responsabile del personale destinato a svolgere i servizi previsti dal decreto.

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