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Maggiore anzianità contributiva centralinisti non vedenti, chiarimenti

 La maggiore anzianità contributiva per i centralinisti non vedenti deriva dal riconoscimento di 4 mesi di contributi per ogni anno di lavoro e viene erogata solo in fase di liquidazione della pensione.

La maggiore anzianità contributiva per i contributi figurativi, lavoratori centralinisti ciechi, pensione anticipata, tutele previdenziali si applica anche ai periodi di attività inferiori all’anno, aumentando di un terzo il numero delle settimane di lavoro.

La maggiore anzianità contributiva per i centralinisti non vedenti è utile anche per raggiungere il requisito contributivo nella pensione di vecchiaia o per la maggiore anzianità in mancanza del requisito anagrafico, per la pensione anticipata.

In caso di ricongiunzione di contributi e di posizioni assicurative tra diversi trattamenti assicurativi e previdenziali, la maggiore anzianità contributiva di 4 mesi per i centralinisti non vedenti sarà valutata direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione in fase di liquidazione della pensione e in relazione ai vari periodi di servizio totalizzati dal centralinista non vedente interessato nei diversi trattamenti previdenziali.

La maggiore anzianità contributiva per i centralinisti non vedenti, e quindi la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva, è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche con decorrenza successiva alla data del 20 aprile 1985, ossia dall’entrata in vigore della Legge n. 113 del 1985.

Per i lavoratori non vedenti, invece, la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche con decorrenza successiva dal 26 aprile 1991, ovvero dall’entrata in vigore della Legge n. 120 del 1991.

CHIARIMENTI
*La maggiore anzianità contributiva per i lavoratori non vedenti, per ogni anno di lavoro, è riconosciuta entro l’anzianità contributiva massima di 40 anni per il calcolo della pensione con il sistema retributivo.
*La maggiorazione dell’anzianità contributiva non incide sul calcolo della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo, dove l’importo della pensione si ottiene moltiplicando l’importo individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione riferito all’età in fase di pensionamento.

APPROFONDIMENTI
*Parere della Funzione Pubblica per i centralinisti non vedenti
*Tutele previdenziali lavoratori centralinisti non vedenti

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