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Tutele previdenziali lavoratori centralinisti non vedenti

 Le tutele previdenziali per i lavoratori centralinisti non vedenti prevedono il riconoscimento di 4 mesi di contributi figurativi in più per ogni anno di servizio svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private.

Si precisa che il beneficio dei 4 mesi vale per tutti i lavoratori non vedenti, in quanto la legge n. 120/1991 ha precisato che l’attività lavorativa dei non vedenti è particolarmente usurante, con particolare riferimento a coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un limite visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Possono beneficiare delle tutele previdenziali per lavoratori non vedenti tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che rientrano in ognuna di queste categorie: *ciechi civili; *ciechi invalidi per servizio; *ciechi invalidi del lavoro; *ciechi di guerra, naturalmente mediante la presentazione di apposita domanda, corredata delle necessaria documentazione.

Pertanto, l’interessato o chi per lui deve presentare la domanda di beneficio cui deve allegare la domanda di pensionamento e tutta la documentazione idonea che certifica le condizioni sanitarie richieste dalla legge. In dettaglio la documentazione:

*per i ciechi civili, il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle commissioni mediche competenti per il territorio;
*per i ciechi invalidi per servizio, il modello “69ter” rilasciato dall’Amministrazione Pubblica che ha riconosciuto la cecità;
*per i ciechi invalidi del lavoro, l’apposito documento di riconoscimento rilasciato dall’Inail;
*per i ciechi di guerra, il modello “69″ rilasciato dal Ministero del Tesoro, Direzione Generale per le pensioni di guerra.

Per fruire delle tutele previdenziali per i lavoratori lavoratori centralinisti non vedenti, è necessaria un’apposita documentazione della prestazione di lavoro, e della sua durata, quale centralinista non vedente oltre all’iscrizione all’albo professionale che giustifica il diritto all’agevolazione, che decorre dalla data di iscrizione all’albo.

I periodi riconosciuti per il diritto e la misura della pensione, quindi l’anzianità contributiva del lavoratore non vedente dovrà essere maggiorata di quattro mesi per ogni anno di attività prestata in condizione di cecità, ma solo per il periodo di attività lavorativa svolta con i requisiti sanitari richiesti.

Esclusi, quindi, i periodi coperti da contributi figurativi per malattia, infortunio o altro motivo o da contributi volontari versati dal lavoratore a copertura di periodi non lavorati e i contributi versati ad integrazione in caso di part-time o contributi da riscatto non legati ad attività lavorativa.

Pertanto sono esclusi dalle agevolazioni i periodi in cui non si svolge effettiva attività lavorativa, ma si versano solo i contributi e i periodi di lavoro senza stipendio, non utilizzabili ai fini della maggiorazione contributiva, come in caso di aspettativa o congedi non retribuiti.

APPROFONDIMENTI
*Rettifica dal Ministero del Lavoro sulle sanazioni sul collocamento dei non vedenti
*Parere della Funzione Pubblica per i centralinisti non vedenti

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