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Ministero del Lavoro e il contributo per gli enti bilaterali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010, intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla questione della obbligatorietà del versamento contributivo agli enti bilaterali.

La circolare n. 43 è stata emessa anche per dare una risposta alle continue istanze di interpello ex articolo 9 del decreto  legislativo n. 124 del 2004,  ovvero due pervenute dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del  lavoro, una da Confartigianato e Cna, una da Confapi.

Un primo ordine di problemi riguarda la  riconduzione del versamento contributivo in favore dell’ente bilaterale alla parte economico/normativa  ovvero alla parte obbligatoria del contratto collettivo di lavoro.

Il Ministero non ritiene, in questo caso, obbligatoria l’iscrizione all’ente  bilaterale.

Ciò in coerenza con i principi e le disposizioni previste dalla Carta  costituzionale in materia di libertà associativa e, segnatamente, di libertà sindacale negativa, nonché con i principi e le regole del diritto comunitario della concorrenza.

Un  secondo e distinto ordine di problemi attiene invece alla diversa ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di  lavoro nell’ottica di un welfare negoziale, dispongano l’obbligatorietà non della iscrizione all’ente  bilaterale, quanto del riconoscimento al prestatore di lavoro, per quei datori di lavoro che non vogliano aderire al sistema bilaterale, di analoghe forme di tutela (per esempio una assistenza sanitaria o una previdenza integrativa) anche atttaverso una loro quantificazione  in termini economici.

In questa seconda ipotesi, l’obbligatorietà della tutela va correttamente riferita alla parte economico-normativa del contratto collettivo, avendo efficacia sul contenuto delle situazioni di diritto che regolano il rapporto individuale di lavoro tra l’impresa e ciascuno dei propri dipendenti.

Questo, del resto in coerenza con la funzione sociale della parte economico/normativa del contratto collettivo di realizzare una disciplina uniforme dei rapporti  individuali di lavoro di una determinata categoria o gruppo professionale.

In quest’ottica l’iscrizione del lavoratore all’ente bilaterale rappresenta un suo diritto contrattuale.

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