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Ministero del lavoro, il fondo per gli infortuni sul lavoro

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 20 maggio 2011 il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2011 relativo al Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro.

In base alle disposizioni contenute nel decreto si precisa che il Fondo di sostegno  per le famiglie delle vittime di gravi infortuni  sul  lavoro, articolo 1 della legge 27 dicembre  2006 n. 296 e come modificato dall’articolo 2 della legge  24  dicembre 2007 n. 244, eroga una prestazione una tantum al nucleo  dei  familiari  superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio  sul  lavoro.

Non solo, ed è importante precisarlo, la prestazione  erogata  dal  Fondo non è soggetta a rivalsa e non  limita l’ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.

La quota spettante è posta in relazione al numero dei familiari superstiti del lavoratore ed è determinato su base annuale anche in base alle risorse disponibili, mentre la  prestazione una tantum a carico del Fondo viene erogata anche ai   superstiti   dei  lavoratori  privi  di  copertura  assicurativa obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro.

Ferme  restando  le  condizioni previste dall’art. 85 del Testo Unico,  il  beneficio di cui all’art. 1, nell’importo complessivo ivi stabilito, spetta ai  familiari  superstiti  del  lavoratore  deceduto, indicati all’art. 85, comma 1, punti 1) e 2), del Testo Unico e in mancanza dei familiari superstiti di cui alla lettera a), a quelli indicati nei punti 3) e 4), del medesimo art. 85.

Si ricorda che, in caso di concorso di più aventi diritto, le quote devono essere divise tra i medesimi in parti uguali.

Il beneficio di è erogato,  previa  istanza, entro trenta giorni dall’accertamento  sommario  dal  quale  risulti  che  il decesso sia riconducibile ad infortunio sul lavoro. L’istanza deve essere presentata, o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 40 giorni dalla data del decesso, da uno  solo  degli  aventi  diritto alle sedi competenti per territorio dell’Istituto presso cui il lavoratore deceduto era assicurato.

Nel caso di lavoratori non assicurati, le istanze devono essere inviate  all’IPSEMA,  per  i  superstiti  dei lavoratori occupati nel settore marittimo e aereo, o all’INAIL.

Ricordiamo che le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo sono individuate dal Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008.

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