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I lavoratori LSU da stabilizzare

Alcune interessanti novità in arrivo per i lavoratori LSU, ovvero socialmente utili. In effetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avvisa che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, già ammessi al finanziamento ex art. 1, comma 1156, lett. f), Legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii., per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, possono presentare domanda per l’erogazione del relativo contributo – ogni anno entro il 30 settembre – secondo il modello reperibile nella Sezione dedicata ai lavori socialmente utili.A questo proposito, il Ministero precisa che sono interessati esclusivamente i Comuni individuati nei seguenti Decreti Direttoriali emanati dalla ex Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione e reperibili nella Sezione dedicata:

  • D.D. 1° aprile 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 81 del 5/4/2008)
  • D.D. 3 giugno 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 135 dell’11/6/2008)
  • D.D. 16 febbraio 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 102  del 5/5/2009)
  • D.D. 1° ottobre 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 14 del 19/1/2010).

In base al contenuto legislativo si ritiene precisare che a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità.

Alle misure di cui alla lettera f) è anche esteso l’incentivo di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo.

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