Home » Minorenni al lavoro, gli obblighi del datore di lavoro

Minorenni al lavoro, gli obblighi del datore di lavoro

La legge n. 977 del 17 ottobre 1967 si occupa di tutelare il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti con particolari norme che intendono salvaguardare la salute e la sicurezza dei minori.

La legge in esame ammette l’impiego dei fanciulli e degli adolescenti a patto che siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa certificata da una visita medica, articolo 8 della legge n. 977 del 7 ottobre 1967.

In effetti, le visite periodiche sono da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno e devono essere effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.

Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori si deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito.

L’applicazione di questa norma trova però una deroga. In particolare, all’articolo 2 si precisa che le norme della presente legge non si applicano agli adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata concernenti servizi domestici prestati in ambito familiare o le prestazioni di lavoro non nocivo, né pregiudizievole, né pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare.

La Corte di Cassazione è intervenuta precisando che, in base alla sentenza della terza sezione penale n. 35706 del 5 ottobre 2010, non può qualificarsi di breve durata né come occasionale la prestazione abitualmente richiesta dal datore di lavoro al proprio dipendente, anche se limitata a determinati periodi dell’anno.

A questo riguardo, la Corte di Cassazione ribadisce quanto ha già stabilito nella sentenza n. 45966 del 9 novembre del 2005 definendo la locuzione breve durata. In effetti, in base alla predetta sentenza la definizione di breve durata è alternativa a quella di natura occasionale e deve essere intesa come un’esigenza temporanea del datore di lavoro e non deve essere intesa come la normale prestazione che ogni datore richiede ai propri collaboratori.

Tale richiesta al soggetto tutelato dalla legge n. 977 non può, di norma, superare la giornata di lavoro.