Home » Nuova Cassa Integrazione 2012

Nuova Cassa Integrazione 2012

 La metà dello scorso mese di agosto ha rappresentato il punto di svolta nella disciplina della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), un supporto economico concesso – con decreto del ministro del lavoro – ai lavoratori di imprese soggette alla disciplina di cui alla legge n. 223 / 1991. Cerchimo allora di comprendere quando è concessa, quali sono le nuove condizioni per l’accesso alla CIGS, come effettuare la richiesta e per quanto tempo è concessa.

Innanzitutto, ricordiamo come la cassa integrazione guadagni straordinaria sia concessa nei casi di dichiarazione di fallimento, emanazione di provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o sottoposizione ad amministrazione straordinaria, nonché nel caso di ammissione al concordato
preventivo consistente nella cessione dei beni.

Se le fattispecie per le quali la CIGS è concessa non subiscono variazione nemmeno nel nuovo regime, a cambiare sono invece le condizioni per la sua concessione. Fino a metà agosto, infatti, la CIGS era concessa se la continuazione dell’attività non fosse disposta, o fosse cessata. Oggi, invece, la CIGS è concessa quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggetti che verranno definiti con un decreto del ministero del lavoro. Una inversione di tendenza piuttosto netta, pertanto, visto e considerato che il presupposto per la concessione passa dall’essere la cessazione o la sospensione dell’attività, alla salvaguardia della stessa (qui il nostro approfondimento sulla cassa integrazione con la Riforma del lavoro 2012).

Per quanto concerne infine la sua richiesta e la sua durata, anche con il nuovo regime il trattamento verrà concesso – su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario – per un periodo non superiore ai 12 mesi. Il termine è in alcuni casi prorogabile fino a 24 ammessi, ammesso che siano trascorsi i due terzi del periodo già concesso al momento della richiesta di proroga. In acluni altri casi ancora più specifici (in particolare, per i contratti di solidarietà nel Mezzogiorno) il termine può essere esteso anche a 36 mesi.

Lascia un commento