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Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, calcolo Tfr

 In caso di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, per la quale sia prevista l’integrazione del salario, il computo del Tfr viene fatto in base alla retribuzione che il lavoratore percepirebbe nel normale orario di lavoro (comma 3 art. 2120 codice civile).

Secondo la Giurisprudenza, infatti, durante il periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, il Tfr matura ugualmente e, inoltre, se il lavoratore in CIG viene rioccupato, il contributo del Tfr viene pagato dal datore di lavoro, se invece il lavoratore viene licenziato al termine del periodo di integrazione salariale, il Tfr è a carico della Cassa integrazione guadagni.

Per quanto il rimborso delle quote Tfr per il lavoratore in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, in base alla legge n. 464 del 1972 durante l’intervento della CIG il lavoratore matura il Tfr e, in caso di licenziamento o dimissioni al termine della CIG straordinaria, il datore di lavoro può chiedere all’Inps il rimborso delle quote di Tfr relative al periodo CIGS precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia il datore di lavoro, in caso di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria perde il diritto al rimborso se mette il lavoratore in mobilità dopo la scadenza dei dodici mesi dal completamento del programma. La quota di rimborso va a conguaglio con i contributi dovuti, in F24 (legge n. 223 1991).

Il rimborso riguarda le quote di Tfr immediatamente precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, ma in caso di interruzione della continuità cronologica della sospensione, non è possibile attribuire alla CIGS le quote rimborsabili.

Per sospensione della continuità cronologica s’intende la rioccupazione presso la stessa azienda, ferie, festività a carico del datore di lavoro, il servizio militare. Non sono considerate interruzioni l’astensione obbligatoria per maternità; le festività del 25 aprile e 1° maggio; la rioccupazione a tempo determinato presso altra azienda, in presenza di tempestiva comunicazione del lavoratore al proprio datore di lavoro e all’Inps di competenza; la collocazione del dipendente in CIG in deroga.

Può essere riconosciuto il rimborso delle quote di Tfr, maturate durante l’intervento della CIGS, anche nel caso in cui il lavoratore venga licenziato, dopo un ulteriore periodo di CIG in deroga fruito senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del periodo di CIGS.

Le quote di Tfr maturate in periodo di CIGS vengono erogate, secondo la norma in vigore, in base alla retribuzione che sarebbe effettivamente spettata per il normale orario di lavoro e pertanto non assoggettabili al massimale mensile.

APPROFONDIMENTI
*Anticipazione del Tfr per giustificato motivo
*Motivi richiesta anticipo TFR
*Scelta destinazione TFR
*Come rateizzare il TFR

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