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I criteri per la cassa integrazione straordinaria

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013 il Decreto 4 dicembre 2012 con l’individuazione dei parametri oggettivi per l’autorizzazione della Cassa Integrazione e Guadagni Straordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In particolare, con il decreto del 4 dicembre si cerca di definire uno strumento che permetta di individuare i parametri oggettivi per l’autorizzazione della CIGS alla luce delle recenti innovazioni legislative.

Infatti, si ricorda che, ai fini  della  concessione  del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale di cui all’art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche, nei casi  di  dichiarazione  di fallimento, di emanazione del provvedimento  di  liquidazione  coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria,   per   quanto   attiene  alla sussistenza della salvaguardia, anche parziale dei livelli di occupazione, si tiene conto, in aggiunta ad i parametri oggettivi di  cui  all’art.  2,  da indicare anche in via alternativa, di ulteriori  parametri oggettivi, da indicare, anche in  via  alternativa,  nell’istanza  di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Nella fattispecie occorre anche considerare i piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze o la stipula di contratti a tempo determinato con datori di  lavoro terzi.

Rientrano anche i piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle  competenze,  di  formazione  o  di  politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti  da  soggetti  pubblici, dai Fondi appositamente predisposti.

Non solo, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria, per quanto attiene alla sussistenza di  prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, si deve tenere conto conto delle misure volte  all’attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell’attività aziendale o alla  ripresa dell’attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale e alle manifestazioni di  interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte  di  cessione, anche  parziale  dell’azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.

Nel Decreto si chiede di tenere conto anche di eventuali tavoli, in sede  governativa o regionale, finalizzati all’individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell’attività, anche mediante  la  cessione,  totale  o parziale, ovvero l’affitto a terzi dell’azienda o di rami di essa.

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