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Nuovo interpello sulla stabilizzazione dell’apprendistato stagionale

 L’argomento è di estrema importanza perché coinvolge l’onere di stabilizzazione in presenza di un rapporto di lavoro come apprendistato stagionale.

In questo caso, la Federalberghi ha chiesto al Ministero lumi sulla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 5, del D.L.vo n. 167/2011, che introduce una particolare disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere da svolgersi “in cicli stagionali”.

Infatti, la Federalberghi chiede di sapere

la compatibilità della disposizione indicata – secondo cui “per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato” – con le previsioni sull’onere di stabilizzazione del personale apprendista ai fini dell’assunzione di nuovi lavoratori con tale tipologia contrattuale

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto alla questione attraverso il suo interpello n. 5 del 5 febbraio 2013.

Nel contesto, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva precisa che

…In sostanza , in tale ambito, il Legislatore ha dunque voluto assegnare alle parti sociali un’ampia possibilità di regolamentazione della tipologia contrattuale proprio in ragione delle particolarità del settore, addirittura derogando al principio dell’art. 1 del D.L.vo n. 167/2011 secondo il quale il contratto di apprendistato “è un contratto di lavoro a tempo indeterminato

La Direzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa che

Sulla base delle citate particolarità ma anche tenendo conto della evidente incompatibilità di tale disciplina con le previsioni di ordine generale sulla “stabilizzazione” degli apprendisti, si ritiene che le stesse non possano ritenersi applicabili anche nell’ambito delle attività stagionali.

In tal caso, ai lavoratori apprendisti potranno invece trovare applicazione le discipline contrattuali che assegnano eventuali diritti di precedenza ai fini di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso il medesimo datore di lavoro.

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