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Apprendistato: contratti stagionali o senza CCNL? Chiarimenti ministeriali

 Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 18/2012, risponde a due interpelli sull’apprendistato pervenuti dalla Federalberghi e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro: il primo per conoscere la corretta interpretazione dell’art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 167/2011 (il Testo Unico sull’Apprendistato) e il secondo sulla corretta interpretazione della legge 167/2011 in tema di apprendistato in aziende che non applicano CCNL ma contratti individuali plurimi.

Poiché la norma prevede che i datori di lavoro che svolgono attività stagionali possano assumere apprendisti anche con contratti a tempo determinato, Federalberghi domanda come far conciliare questa norma con l’obbligo di stabilizzare gli apprendisti. Tale obbligo è previsto anche dal Testo Unico sull’Apprendistato: all’art. 2, comma 1 1 lett. i che rinvia alla contrattazione fra le parti e all’art. 2, comma 3 bis (introdotto dalla Riforma del Lavoro), in base al quale l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata al proseguimento del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti, nei 36 mesi che precedeno la nuova assunzione.

Il Ministero, con la circolare n. 18/2012, chiarisce che gli obblighi di stabilizzazione previsti dal comma 3 bis dell’articolo 2 riguardano solo le aziende con almeno 10 dipendenti. Per le altre, le parti sociali possono decidere in rapporto alle esigenze particolari del settore, derogando alle regole su contratto di apprendistato e tempo indeterminato.

Pertanto, le norme sulla stabilizzazione degli apprendisti non valgono per le attività stagionali, che tuttavia possono essere disciplinate mediante norme contrattuali che stabiliscono eventuali diritti di precedenza, in caso di nuove assunzioni per lo svolgimento delle attività stagionali presso lo stesso datore di lavoro.

Il Ministero del Lavoro risponde anche al secondo interpello rivolto dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro sulla corretta interpretazione della legge 167/2011 nell’apprendistato in aziende che non applicano CCNL ma contratti individuali plurimi, e che operano in un settore non disciplinato da specifici accordi interconfederale.

Il Ministero del Lavoro precisa che «si ritiene possibile che il datore di lavoro possa far riferimento ad una regolamentazione contrattuale di settore affine». Pertanto, un’azienda può stipulare un contratto di apprendistato anche quando non applica un CCNL (contratto nazionale di lavoro) di riferimento che lo preveda, ma uno individuale plurimo. In effetti la legge favorisce l’apprendistato quale principale strumento per lo sviluppo professionale del lavoratore, come prevede la stessa Riforma del Lavoro).

APPROFONDIMENTI
*Apprendistato: responsabilità datori di lavoro, chiarimenti ministeriali
*Assumere un giovane con l’apprendistato o attraverso il cocopro con la riforma del lavoro
*Chiarimenti sulla nuova disciplina dell’apprendistato

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