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Il riordino INPS della normativa sull’apprendistato

 L’Inps, con la circolare n. 128 dello scorso 2 novembre 2012, intende fornire alcuni chiarimenti in merito alla normativa sull’apprendistato connessi agli aspetti contributivi così come prevede il decreto legislativo n. 167 dello scorso 15 settembre 2011 e modificato dalla legge n. 183/2011 e dalla legge 28 giugno 2012, n. 92.

L’Inps, in particolare, intende fornire tutti i dovuti chiarimenti sugli incentivi previsti dalla legge di stabilità del 2012 che aveva introdotto lo sgravio totale della contribuzione per i primi 3 anni di contratto, fino al 2016, con riferimento alle aziende fino ai 9 dipendenti; infatti, i datori di lavoro sono chiamati a presentare una dichiarazione per certificare il rispetto di quest’ultima condizione, mancando la quale, sarà tenuto a restituire le agevolazioni ricevute.

In modo particolare, l’Inps chiarisce che il contratto di apprendistato è, in tutti gli effetti, un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani prevedendo, a questo scopo, diverse tipologie, ossia il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, quello di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e, infine, il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

L’Ente previdenziale ricorda che appositi accordi interconfederali, ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono regolamentare l’apprendistato, nel rispetto di una serie di principi.

A questo proposito per stipulare un contratto di apprendistato è necessaria, ad esempio, la forma scritta insieme al relativo piano formativo con una previsione di una durata minima del  contratto non inferiore a sei mesi con alcune deroghe, ovvero per i datori di lavoro che  svolgono  la  propria attività in cicli stagionali.

Il contratto di apprendistato vieta qualsiasi forma di retribuzione a cottimo ed è vincolato alla presenza di un tutore o referente aziendale.

Non solo, in base ad appositi accordi nazionali è anche possibile inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro o la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, sempre secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

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