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Nuovo MUD in attesa del SISTRI: presentazione entro il 30 aprile 2013

 Molti ancora i dubbi sul SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti): sarà perfezionato o sostituito con soluzioni alternative dopo che il decreto Sviluppo 83/2012 all’articolo 52 ne ha stabilito la sospensione non oltre il 30 giugno 2013? In ogni caso, le imprese della filiera dei rifiuti devono presentare il Nuovo MUD entro il 30 aprile 2013.

Nello specifico, devono presentare il Nuovo MUD (Modello Unico per la Dichiarazione ambientale) i produttori iniziali di rifiuti pericolosi o anche di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti; le aziende obbligate alla dichiarazione e anche imprese o enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

In attesa che diventi pienamente operativo il SISTRI, sospeso fino al 30 giugno 2013, è stato adottato un modello unico di comunicazione per rifiuti speciali; veicoli fuori uso; Imballaggi; Raee rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).

Si precisa che, in seguito alle modifiche normative introdotte nel sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il Nuovo MUD in base al Dpcm 20 dicembre 2012 risponde alla necessità di adeguarsi agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti alla Commissione europea e garantire, quindi, l’acquisizione delle necessarie informazioni.

Il Nuovo MUD va presentato alla Cciaa di competenza territoriale che corrisponde a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui è riferita la dichiarazione. Però, i soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono presentare il Mud alla Cciaa della Provincia nel cui territorio si trova la Sede legale dell’impresa cui si riferisce la dichiarazione. Va presentato un Mud per ogni unità locale.

Le novità del MUD 2013
*Per la Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione si conferma la scheda pregressa e per la Comunicazione produttori di Aee si confermano le schede pregresse in base al sostituito Dpcm 23 dicembre 2011.
*Si ricorda che i soggetti obbligati non devono presentare un Mud in bianco se nell’anno di riferimento non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è prevista la presentazione del Mud.

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