Proroga incentivi per assunzioni

 L’Inps, Istituto nazionale per la previdenza sociale, con la circolare 71/2012 ha dato il via libera alle domande degli incentivi sulle assunzioni effettuate al 31 dicembre 2011. Occorrerà invece attendere il necessario e previsto decreto attuativo per gli incentivi sulle assunzioni che sono state effettuate successivamente al 31 dicembre 2012.

In merito alla natura degli incentivi, le agevolazioni sono le stesse previste per il 2010 dalla precedente legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) e successivamente prorogati sia per il 2011 che per l’attuale 2012. Gli incentivi così previsti, spettano nell’ipotesi di stipula di un contratto di lavoro che veda come beneficiari lavoratori disoccupati che vertano in “particolari situazioni”. Ma quali sono tali “particolari situazioni”?

Dall’INPS chiarimenti sull’obbligo contributivo per le imprese artigiane

 Il nostro Istituto previdenziale ha deciso di offrire alcuni chiarimenti in materia di obbligo contributivo per le imprese iscritte all’Albo provinciale artigiane, ai sensi della legge n. 463/59, attraverso la circolare n. 80 del 8 giugno 2012.

L’Inps ribadisce l’applicazione delle disposizioni già vigenti in materia di requisiti per la qualificazione di impresa artigiana e la competenza della legislazione regionale per quanto concerne le procedure per gli accertamenti, controlli e quant’altro attenga alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane. L’Inps, infatti, conferma che per avviare un’impresa artigiana serve una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana. Questa dichiarazione determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente.

I permessi giornalieri per allattamento in caso di parto gemellare o plurimo

 In caso di parto gemellare o plurimo la madre ha diritto al raddoppio dei permessi giornalieri per allattamento.

Quindi, se nascono due gemelli, la madre lavoratrice, durante il primo anno di vita dei bambini, ha diritto al doppio dei permessi giornalieri per allattamento. Tuttavia precisiamo che ha diritto a 4 ore o a 2 ore di permessi al giorno, a seconda che l’orario quotidiano di lavoro da lei svolto sia pari ad almeno 6 ore o inferiore alle 6 ore. E precisiamo ancora che nel caso nascessero tre gemelli, le ore non si triplicano ma si raddoppiano soltanto anche nel caso di parto plurimo.

Non solo la madre lavoratrice dipendente, anche il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento. In questa misura: la madre per tutte le ore che le spettano; il padre, invece, per la parte che eccede la misura ordinaria, quando la madre vi rinuncia. Comunque, si precisa che la madre può fruire dei permessi giornalieri per allattamento in misura rapportata alla sua qualifica di lavoratrice dipendente.

Copertura con contributi figurativi dei permessi giornalieri per allattamento

 Per i permessi giornalieri per allattamento la legge prevede la copertura con contribuzione figurativa ridotta, qualunque sia l’arco temporale stabilito ovvero sia per i permessi di due ore sia per quelli di un’ora al giorno. Tuttavia questa norma vale solo per i periodi successivi al 28 marzo 2000, cioè dopo l’entrata in vigore della legge n. 53 che ha integrato la normativa già in vigore.

La disposizione sulla percezione dell’indennità e sull’accredito dei contributi figurativi a favore della madre si applica a tutte le lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste e alle lavoratrici agricole. Inoltre i permessi giornalieri per allattamento e l’accredito dei contributi figurativi vengono riconosciuti anche alle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili (L.S.U.) e i lavori di pubblica utilità (L.P.U.). Sono escluse dall’indennità erogata dall’Inps le lavoratrici a domicilio, le addette ai servizi domestici e familiari e, soprattutto, le lavoratrici autonome.

Costi srl semplificata

 Promossa come la soluzione societaria lowcost, con un capitale minimo pari a 1 euro, la società a responsabilità limitata semplificata si sta scoprendo, in queste settimane, tutt’altro che a costi zero. Tra le ultime novità del decreto crescita vi è infatti il ritorno delle “temute” spese di segreteria, che tornano per tutti – anche per le srl a 1 euro – mentre rimangono non dovuti tutti gli oneri notarili. L’esenzione del bollo riguarda inoltre solamente gli under 35 (visto e considerato che la srl semplificata sarà partecipabile anche da parte di soci con età superiore ai 35 anni).

Come sopra specificato, infatti, in armonia con quanto avviene in altri Stati che prevedono da tempo la srl semplificata, anche in Italia l’accesso a questa forma sociale viene esteso a ogni tipologia di persona fisica. Pertanto, superare i 35 anni non sarà equivalente a una esclusione dalla società, né a un deterrente per l’accesso a questa nuova forma societaria.

La nuova misura massima della retribuzione di 2° livello oggetto di sgravio contributivo – anno 2011

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2012, il Decreto 24 gennaio 2012 contenente la determinazione, per l’anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo, previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010.

L’ambito di applicazione del provvedimento è contenuto nell’articolo 1 del provvedimento; in particolare, con riferimento all’anno 2011, sulla retribuzione imponibile  di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a  carico  del  Fondo  di  cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di  secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale  percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere  b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Mediazione gratuita – giugno 2012

 Il mese di giugno 2012 è periodo di mediazione gratuita offerta dai commercialisti di tutta Italia. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Adr Commercialisti, ed è la prosecuzione di quanto annunciato a inizio maggio, e coinvolgerà 35 organismi di conciliazione della categoria, in tutta la Penisola.

Pertanto, nell’ipotesi di controversie in materia di condominio, incidenti stradali, successioni ereditarie, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari (ovvero, le materie per le quali il decreto legislativo 28 del 2010), sarà possibile ottenere l’accesso alla mediazione gratuita – cioè, andare in camera di conciliazione – senza alcun costo, ovvero senza pagare i 40 euro per le spese di segreteria.

Il trasferimento del familiare disabile

 Importante sentenza della Corte di Cassazione dove si ribadisce che occorre sempre giustificare il trasferimento del familiare disabile.
Infatti, con la sentenza n. 9201 del 7 giugno 2012, la Cassazione ha affermato che è da considerarsi illegittimo il trasferimento del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap anche non grave, qualora l’azienda non abbia prodotto alcun motivo che, in un bilanciamento degli interessi, possa giustificare la perdita di cure da parte del soggetto debole.

La Suprema Corte specifica che il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni anche allorquando la disabilità del familiare non si configuri come grave risultando la sua inamovibilità – nei termini in cui si configuri come espressione del diritto all’assistenza del familiare comunque disabile – giustificata dalla cura e dall’assistenza  da parte del lavoratore al familiare con lui convivente, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro – a fronte della natura e del grado di infermità (psico-fisica) del familiare – specifiche esigenza datoriali che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive, urgenti e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte.

Nuovo tirocinio: retroattivo o no?

 Il dl 1 del 24 gennaio 2012 ha introdotto una durata del praticantato non superiore a 18 mesi, estendendo l’applicazione del nuovo termine anche in maniera retroattiva, e cioè anche in favore di coloro che avevano già iniziato la pratica alla data di entrata in vigore della legge. Una soluzione, quella del governo, che tuttavia non sembra aver convinto proprio tutti.

Il Ministero della giustizia ha infatti reso un parere sostanzialmente negativo al Consiglio nazionale forense, generando un contrasto interpretativo che ha portato l’Ordine degli avvocati di Firenze a deliberare contro le indicazioni di via Arenula. Una mossa che potrebbe presto essere replicata da altri Ordini, generando di fatto un distacco definitivo , che andrebbe ad aggiungersi alla necessità – da parte del ministero – di emanare un nuovo regolamento che possa chiarire (o complicare ulteriormente) la vicenda.

Le novità sugli Esodati in attesa del decreto

 Il decreto Interministeriale, che salvaguarda 65 mila persone dagli effetti della riforma previdenziale del governo Monti, contiene una procedura che possiamo dire speciale e complicata perché, ad esempio, la data di pubblicazione del decreto stesso diventa importante visto che la richiesta di accesso alla pensione secondo i vecchi requisiti dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Le altre categorie degli esodati, ovvero quelli che non rientrano nella quota dei 65mila, dovranno seguire la solita procedura che prevede la presentazione della domanda alle sedi INPS.

Ricordiamo che, in base al nuovo decreto dei 65mila, saranno interessante gli esonerati dal servizio – statali in esonero alla data 4-12-2011 ovvero con provvedimento di esonero emesso prima del 4-12-2011 – i genitori in congedo straordinario alla data del 31.10.2011 per assistere figli disabili che maturino il   requisito contributivo  (40 anni) entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo. Concorrono a questa cifra anche gli esodati, ovvero quei lavoratori che hanno sottoscritto accordi collettivi o individuali  di cessazione del rapporto di lavoro, con relativa risoluzione, entro il 31.12.2011.

Nuovo contratto di apprendistato

 I cambiamenti per lavoratori e imprenditori italiani con il nuovo contratto di apprendistato. Dal Centro Studi Inaz la notizia che regolamenti e CCNL si vanno adeguando al nuovo Testo Unico in vigore dal 26 aprile, contenuto nel decreto legislativo 167/2011.

Viene, così, ridefinita la disciplina precedente e semplificata la materia, valida su tutto il territorio nazionale. Ora, infatti, l’apprendistato viene definito come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”, con l’obiettivo, quindi, puntato essenzialmente sull’occupazione dei giovani.

Con il nuovo apprendistato il datore di lavoro non solo deve corrispondere un’adeguata retribuzione, ma deve anche assicurare all’apprendista l’acquisizione di una qualifica professionale attraverso un insegnamento mirato. Con questa nuova interpretazione dell’apprendistato, alla fine del percorso di apprendimento i giovani potranno essere inseriti nel mondo del lavoro con una qualifica specifica. Il contratto di apprendistato sarà regolato in rapporto alle particolarità di ogni settore produttivo.

Permessi giornalieri per allattamento in caso di adozione e affidamento

 I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai permessi giornalieri per allattamento, esattamente come i genitori naturali.

In base al Decreto Legislativo n. 119 del 2011, dall’11 agosto 2011 i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei permessi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia, invece che entro il primo anno di vita del bambino (D. Lgs. 151 del 2001).

I dipendenti pubblici, se assegnati ad altra sede temporaneamente, possono usufruire dei riposi orari per allattamento entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia, indipendentemente dall’età del bambino.

Permessi orari giornalieri per allattamento, cumulabilità con la banca ore

 Il rapporto tra i permessi orari giornalieri per allattamento e le ore di recupero della banca ore viene chiarito dalla circolare n. 95 bis del 2006.

L’Inps ha precisato che, per il diritto ai permessi orari giornalieri per allattamento e al relativo trattamento economico, va preso in considerazione l’orario di lavoro giornaliero normale previsto nel contratto e non quello effettivamente prestato nelle singole giornate.

Pertanto, i permessi giornalieri in oggetto devono essere riconosciuti anche quando, sommando le ore di recupero e le ore di allattamento, si esaurisce l’intero orario giornaliero di lavoro, in quanto di fatto viene a crearsi una situazione di astensione totale dal lavoro.

Lavorare nei negozi Accessorize – giugno 2012

 Accessorize, la società gestore di una catena internazionale di primo piano nel settore dei negozi monomarca di accessori di moda, è presente in Italia fin dal 2002. Oggi, presente con i suoi 67 punti vendita, 14 dei quali in franchising, in varie città come Milano, Roma, Torino e Venezia, la società sta cercando di rilanciare il proprio programma occupazionale andando a prevedere una nuova campagna di recruitment.

In particolare, sostiene la direzione delle risorse umane, “stiamo cercando 15 addette alla vendita part-time e full-time con esperienza, ottime capacità relazionali e conoscenza della lingua inglese, da inserire nei punti vendita della catena italiana Accessorize”. Ma in che modo potersi candidare a ricoprire un ruolo nella divisione nazionale della catena mondiale?