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I premi Inail non rientrano nelle agevolazioni in materia di assunzioni

 L’Inail, l’ente preposto alla sicurezza e la tutela del lavoratore negli ambienti di lavoro, ha chiarito, attraverso la nota n. 1100 dello scorso 15 febbraio 2012, la non applicabilità del regime contributivo agevolato sui premi di assicurazione qualora un datore di lavoro assuma con contratto di apprendistato un lavoratore in mobilità; in effetti, per l’Inail non è possibile applicare anche ai premi assicurativi il regime agevolato.

Infatti, sempre secondo l’Inail, l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 167/2011 prevede, tra l’altro, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità, riconosce sì l’applicazione del regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 della legge 23/7/1991 n. 223.

La posizione dell’Inail è già nota perché già in passato ha fatto conoscere l’interpretazione della norma.

A questo proposito possiamo ricordare la circolare n. 24 del 1992 dove ha ribadito l’inapplicabilità del regime contributivo anche sui premi assicurativi. La posizione dell’Inail è stata anche ribadita con la legge n, 388 del 23 dicembre 2000, articolo 68, con una norma di interpretazione autentica, oltre alla sentenza della Corte Costitizionale n. 291 del 10 luglio 2003 che ha, poi, esteso la sua inapplicabilità a tutte le aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione.

L’Inail, attraverso la sua circolare, ha nuovamente ribadito la sua posizione determinando l’inapplicabilità ai premi al regime agevolativo, in caso di assunzione con rapporto di apprendistato, anche in virtù delle norme contenute all’articolo 7 del D.Lgs. n. 167/2011 (dove ci si riferisce al regime agevolativo negli art. 8 e 25 della legge n. 223/91) la cui formulazione letterale prevede che le agevolazioni poste a beneficio dei datori di lavoro non fa riferimento alcuno ai premi assicurativi, oltre anche all’articolo 68 della legge 388/2000, norma di interpretazione autentica, che impone di adottare questa soluzione.

A rigore possiamo anche ricordare che sulla stessa materia esistono anche diverse sentenze della Corte di Cassazione che confermano, in più battute, la posizione dell’Istituto assicurativo. In definitiva, il nostro Istituto ha di nuovo ribadito la sua posizione anche per le diverse richieste di chiarimento pervenute da numerose imprese.

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