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Rivalutazione valori premi Inail

 Dal 1 gennaio i minimali e i massimali di riferimento per il calcolo dei premi Inail subiscono una nuova rivalutazione nella misura del 5,68 per cento. Un incremento che – sommato al 2,7 per cento già applicato – conduce il rincaro complessivo annuo a quota 8,38 per cento. Una novità che incrementa, pertanto, l’importo delle prestazioni, ma anche quello dei premi assicurativi che sono dovuti per le principali categorie di lavoratori parasubordinati. Vediamo, nel dettaglio, quali sono le variazioni in corso di applicazione.

“I nuovi valori” – ricorda il quotidiano economico giuridico Italia Oggi – “fissati dalla determina 127/2012 del commissario straordinario dell’Inail approvata dal decreto 22 maggio del ministro del lavoro, sono illustrati nella circolare n. 42/2012. Con effetto dall’anno 2000, le rendite Inail hanno un doppio sistema di rivalutazione, disciplinato dall’articolo 11 del dlgs n. 38/2000. Il primo stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite a mutilati e invalidi lavoro, gestioni, sia rivalutata con l’indice Istat. Il secondo sistema, invece, è previsto che si applichi, comprendendo anche il primo, nell’anno in cui si verifica una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata (articolo 20 della legge n. 41/1986)”.

L’ultima volta che la variazione retributiva è stata superiore al 10 per cento è stato nel 2007, con riferimento al quadriennio 2004 – 2007. “Ora, poiché dal 2007 al 2011 si è verificata una variazione della retribuzione media dell’11,62%” – ricorda Italia Oggi – “superiore al limite del 10%, torna nuovamente obbligatorio applicare il secondo criterio di aggiornamento delle rendite. L’Inail, pertanto, ha ricalcolato tutti i valori di riferimento per le prestazioni economiche e, nella circolare in esame, indica i nuovi limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi aggiornando quelli precedentemente forniti”.

Dal 1 gennaio, infine, i limiti di retribuzione annua, minimo e massimo, sono pari a 15.514,80 euro e 28.813,20 euro.

Qui il nostro focus sul fatto che i premi Inail non rientrano nelle agevolazioni in materia di assunzioni.

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