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Proposta dal Parlamento europeo sull’applicazione della direttiva 96/71

 Ricordiamo che lo scorso 21 marzo 2012 la Commissione europea ha approvato la Direttiva “concernente l’applicazione della direttiva n. 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale (COM(2012)131 def.)”, e che la stessa non apporta modifiche al testo della Direttiva 96/71, ma intende colmare le lacune regolative della Direttiva medesima, superando le incertezze interpretative che hanno accompagnato la sua attuazione negli Stati membri.

La relatrice Danuta Jazlowiecka del PPE ha predisposto un progetto di relazione contenente le proposte di emendamenti al testo della Commissione europea, emendamenti che dovranno essere discussi dalla Commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento.

Sostanzialmente, daun punto di vista lavorativo due sono i punti di discussione e modifica, ovvero sul contenuto del l’articolo 3 e 12.

L’articolo 3 individua una serie di criteri di carattere sostanziale finalizzati a definire la nozione di distacco e a contrastare il ricorso a società fittizie create in altri Stati membri per praticare il dumping sociale, mentre l’articolo 12 si riferisce alla responsabilità solidale negli appalti transnazionali del settore edile.

In merito all’articolo 3, gli emendamenti della relatrice Jazlowiecka intendono rendere più  criteri sui distacchi genuini e alleggerire gli oneri per le imprese. La CGIL, attraverso un suo comunicato, è fortemente critica su questo punto con i quali si intende ammettere che un’impresa possa essere considerata stabilita in uno Stato membro anche se non vi svolge parte sostanziale della sua attività e che sia possibile assumere lavoratori al solo fine di distaccarli in un altro Stato membro.

Al contrario, sull’articolo 12, la relatrice propone la la soppressione della norma perché, sempre a detta del rappresentante PPE, istituire a livello dell’Unione europea un regime di responsabilità solidale in caso di appalto di servizi transnazionali determinerebbe, negli ordinamenti degli Stati membri che non prevedono come regola generale la solidarietà tra committente e appaltatore, una situazione sfavorevole per le imprese appaltatrici straniere.

Per un criterio di questo tipo, i committenti tenderebbero infatti a privilegiare le imprese nazionali nella scelta delle imprese appaltatrici per evitare vincoli ulteriori rispetto a quelli già esistenti.

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