Ora è finalmente regolata la figura del buttafuori o dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.
Questi soggetti possono operare in luoghi aperti al pubblico ove si effettuino attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.
La finalità principale del lavoro è quella di tutelare l’incolumità dei presenti.
Con la pubblicazione sulla G.U. n.235 del 9 ottobre del decreto 6 ottobre 2009 del Ministero dell’Interno, vengono stabiliti i requisiti necessari per svolgere questo delicato lavoro oltre a definire le modalità di selezione, formazione e di esercizio dell’attività di “buttafuori”.
All’articolo 1 della legge si fa riferimento ad un elenco, o secondo altri un Albo professionale, istituito presso ogni Prefettura dove dovranno iscriversi tutti quelli vorranno svolgere questo lavoro.
L’iscrizione è subordinata al possesso di diversi requisiti.
Tra l’altro sarà necessario aver frequentato e superato un corso di formazione regionale incentrato su tre settori di studio: area giuridica, per conoscere leggi e codici su ordine e sicurezza pubblica; area tecnica, per sapere le disposizioni su prevenzione incendi, salute e soccorso sanitario; area psicologico-sociale, con particolare riguardo alla capacità di autocontrollo e di contatto con il pubblico, alla capacità di adeguata comunicazione verbale, alla consapevolezza del proprio ruolo, all’orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.
Sarà necessario anche possedere i seguenti requisiti:
- aver almeno 18 anni d’età;
- essere di buona salute fisica e mentale. Assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 e cioè aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali;
- avere il diploma di scuola media inferiore;
Inoltre in base all’articolo 6 non potranno portare armi – anche se titolari di licenza – né oggetti atti a offendere o qualunque altro strumento “di coazione fisica”.
Lo svolgimento delle funzioni non deve comportare l’uso della forza o l’esposizione a profili di rischio. Questi operatori dovranno, nei casi in cui ci siano situazioni pericolose, dare immediata segnalazione alle forze di polizia.
Oltre ad avere con sè un documento di identità, è necessario indossare un tesserino di riconoscimento.
L’impostazione del Decreto non si discosta molto dal Decreto Ministeriale dell’8 agosto 2007, emanato dal Ministro dell’Interno, in attuazione della legge n.41 del 4 aprile 2007, con il quale si sono fissate le regole generali per la figura degli “steward” negli impianti di calcio.
Il provvedimento ministeriale in esame non trascura poi di definire i loro compiti:
- devono svolgere i controlli preliminari, con l’osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti con l’obbligo di immediata comunicazione alle forze di polizia;
- verificare che non ci siano ostacoli alle vie di fuga;
- effettuare il controllo sommario visivo delle persone.
Inoltre potrà concorrere alle procedure di primo intervento per interrompere risse o altro, a meno che ciò non comporti “l’esercizio delle pubbliche funzioni, né l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio”.
Infine è notare che la perdita dei requisiti previsti comporta la cancellazione dei buttafuori dai registri.





