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La responsabilità dell’appaltatore con l’Agenzia delle Entrate

 L’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 40/E, dell’8 ottobre 2012 intitolata come “articolo 13-ter del DL n. 83 del 2012 – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – Chiarimenti”, ha fornito alcuni chiarimenti sugli aspetti maggiormente critici della responsabilità solidale dell’appaltatore insieme alla certificazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute e dell’IVA.

Si ricorda che l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (noto anche come decreto crescita) e convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – che, sostituendo integralmente il comma 28 dell’articolo 35 del DL n. 223 del 2006, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi.

L’Agenzia delle Entrate cerca in questo modo di offrire diversi chiarimenti che possono essere utilizzati per seguire regolarmente e senza problemi l’iter procedurale previsto dalle norme vigenti.

Con la responsabilità solidale dell’appaltatore si intende che questi è, insieme al committente, responsabile per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall’appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto.

L’Agenzia delle Entrate pone in risalto alcuni punti che devono essere meglio chiarite al fine di rendere la norma applicabile senza dubbi o reticenze.

In effetti, una delle questioni maggiormente avvertiti riguarda l’individuazione del momento di entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 13-ter ed, in particolare, del momento a partire dal quale il committente/appaltatore è tenuto a verificare che gli adempimenti fiscali consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nel versamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto.

Non solo, un altro punto che l’Agenzia ha ritenuto chiarire è quella che attiene alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell’IVA e delle ritenute, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore.

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