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Dall’Inps indicazioni sulla responsabilità solidale passiva

 L’Inps, con la circolare n. 106 dello scorso 10 agosto 2012, offre un interessante contributo sulla responsabilità passiva e fornisce anche indicazioni operative per l’uniforme redazione del verbale unico di accertamento.

Dopo aver fatto una ricognizione normativa della materia, l’Inps precisa che il committente deve rispondere in solido con  l’appaltatore, e con gli eventuali subappaltatori, per l’intero importo della contribuzione previdenziale e sulla loro retribuzione dovuta.

L’appaltatore è chiamato, invece, a rispondere in solido con il subappaltatore secondo due differenti ambiti: ex articolo 35, comma 28, fino al 28 aprile 2012 e ex articolo 29, comma 2, dal 29 aprile 2012.

Nel primo caso, il vincolo di solidarietà cui è assoggettato l’appaltatore non è soggetto a termini di decadenza con l’applicazione del termine di prescrizione previsto per i contributi. Al contrario, nella seconda ipotesi, il regime complessivamente previsto per il committente obbligato in solido, come sopra descritto, va esteso anche all’appaltatore chiamato in solidarietà.

Non solo, l’Inps, nella sua circolare n. 10, fornisce anche istruzioni operative per cercare di uniformare il verbale unico di accertamento, o verbale ispettivo.

Infatti, qualora si riscontrasse la solidarietà nell’obbligazione contributiva per via dall’applicazione delle norme di legge speciale, l’ispettore

dovrà provvedere a comunicare all’obbligato in solido il verbale di accertamento già notificato all’obbligato principale che riporterà esclusivamente l’esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell’addebito, ivi compreso l’elenco dei lavoratori ed i periodi di lavoro per ciascuno di essi ed riferimenti di legge da cui deriva il vincolo solidale

L’ispettore Inps dovrà anche motivare il verbale ispettivo, così come prevede l’articolo 13 del decreto legislativo n. 124/2012, modificato dall’art. 33 della legge 183/2010.

L’Inps, ad ogni modo, ha messo a disposizione le sue strutture al fine di offrire le necessarie informazioni agli interessati o risultano disponibili via WEB sfruttando la piattaforma canale telematico.

Ricordiamo che, in base all’interpello n. 3/2010 trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il debito contributivo nascente da solidarietà non pregiudica il rilascio del DURC regolare.

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