
Il maxi-emendamento presentato dal Governo ed approvato con il voto di fiducia dalle Camere lo scorso mese di luglio prevede in materia di costituzione della posizione assicurativa all’INPS e di ricongiunzione l’abrogazione di fatto della legge n. 322/1958 e rende oneroso il trasferimento dei contributi dall’INPDAP all’INPS ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 29/1979.
La recente manovra economica ha voluto dare un taglio deciso e netto ai trasferimenti dei contributi dei pubblici dipendenti verso l’Inps.
Per effetto del maxi-emendamento, ora le dipendenti pubbliche non potranno più trasferire in modo gratuito la posizione contributiva dall’Inpdap all’Inps, ovvero dall’Istituto dei lavoratori pubblici a quelli privati al fine di sfruttare il conteggio più conveniente dell’Istituto privato per conseguire la pensione di vecchiaia a 60 anni anziché a 65.
Per effetto dell’articolo 12 del decreto n. 78 del 31 maggio 2010 aumenta l’onere da pagare per ricongiungere i contributi versati in altre gestioni.
Non esiste più la possibilità di avere una posizione gratuita presso l’Inps.
Il comma 12-septies interviene sull’onerosità dell’articolo 1 della legge 29/79 che consentiva la ricongiunzione gratuita dei periodi contributivi versati in un fondo esclusivo (come per esempio l’Inpdap), sostitutivo ed esonerativi presso il fondo dei lavoratori INPS. Con questo emendamento presentato dal governo, la ricongiunzione diventa onerosa a decorrere dalle domande presentate dal 1.7.2010.
Il comma 12-decies introduce una modifica dei criteri di determinazione dell’onere di ricongiunzione dell’articolo 2 della legge 29/79.
Facendo riferimento alle successive modifiche normative, si modificano i parametri adottando i coefficienti per il calcolo della riserva matematica previsti dal DM del 2007 e già applicati nel settore privato.
In sostanza, alle domande di ricongiunzione presentate a partire dal 1 luglio 2010, per il trasferimento dei contributi accreditati al fondo dei lavoratori dipendenti dell’Inps, così come prevede la legge n. 29 del 1979, si dovranno applicare le regole sul calcolo e il pagamento dell’onere previsto per i riscatti.
È possibile, comunque, per le disposizioni applicabili, un abbattimento della metà dell’onere derivante del calcolo della riserva matematica.





