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Riforma professioni 2012

 La riforma delle professioni 2012 è al via. Cerchiamo di comprendere insieme, in questo nostro post riepilogativo, come cambierà l’accesso alla professione, come verrà regolamentato il tirocinio, in che modo saranno caratterizzate le attività di formazione e il sistema disciplinare e, infine, in che modo viene innovato il sistema di pubblicità e di assicurazione degli iscritti agli ordini e agli albi. Nelle prossime settimane, torneremo in maniera più diffusa sugli stessi argomenti.

Intanto, però, cerchiamo di riepilogare come cambiano le professioni. Anzitutto, ricordiamo come le novità riguardino le “professioni regolamentate”, ovvero quelle attività lavorative riservate, per disposizioni di legge, il cui esercizio è consentito solamente a seguito di iscrizione in ordini o collegi.

Per accedere a tali professioni rimarrà obbligatorio il tirocinio, che scende tuttavia a 18 mesi (con la sola esclusione di quelle professioni che già non prevedevano alcun tirocinio nei propri ordinamenti). È altresì previsto un corso di formazione facoltativo di 200 euro, in aggiunta alla pratica professionale, mentre i corsi di formazione potranno essere organizzati anche da enti esterni alla categoria, ma solamente se autorizzati dal Consiglio nazionale, sentito il parere vincolate del ministero vigilante.

La formazione continua rimane obbligatoria e viene ricondotta sotto il controllo degli Ordini, che potranno autorizzare anche soggetti o enti esterni, sulla base di quanto stabilito dalla riforma delle professioni. Viene inoltre fissato il principio della separazione tra gli organi disciplinari e gli organi amministrativi nell’autogoverno degli ordini. In particolare, spetterà al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio di disciplina territoriale, nominarne i membri, sulla base di un elenco fornito dall’Ordine. Gli Ordini avranno 90 giorni di tempo per stabilire i criteri di scelta dei candidati, mentre nei consigli di disciplina potranno far parte anche soggetti esterni alla categoria, e non iscritti all’albo.

Per quanto infine concerne l’assicurazione, i consigli potranno negoziare convenzioni assicurative entro 12 mesi. Sul fronte della pubblicità, viene regolata la libertà di pubblicità informativa sull’attività professionale, mentre lea violazione delle norme costituirà illecito disciplinare e violazione delle pratiche commerciali.

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