Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2013, la legge n. 4 del 14 gennaio 2013, contenente le disposizioni in materia di professioni non organizzate. La Legge, anche secondo il parere di diversi esponenti delle professioni, introduce un nuovo elemento di confusione e che, in realtà, non introduce nessuna reale innovazione.
Il Governo, attraverso questa nuova legge, intende, o almeno così sono le sue intenzioni, di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.
La tutela si esprime con un’attestazione che dimostri la regolare iscrizione del professionista all’associazione, il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, insieme agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione
all’associazione.
Non può mancare l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista insieme all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
Ad ogni modo, giusto per evitare equivoci, queste attestazioni non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale. Non solo, a questi professionisti, anche se iscritti a queste associazioni non è consentito l’esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.
Per la legge in questione per professione non organizzata in ordini o collegi, anche denominata professione, si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.