Home » La nuova stretta sulle pensioni di reversibilità

La nuova stretta sulle pensioni di reversibilità

 Dall’anno corrente entrano in vigore le nuove norme relative alla pensione di reversibilità con l’obiettivo di evitare abusi e matrimoni di comodo. In questo contesto si trovano i matrimoni contratti a tarda età e solo per beneficiare l’assegno di reversibilità.

Infatti, dall’anno corrente per usufruire della pensione di reversibilità è necessario rispettare altri requisiti, ovvero è importante tener conto della differenza dell’età anagrafica tra i coniugi al momento del matrimonio.

Le modifica sono state introdotto dalla manovra di fine estate dello scorso anno, ossia Legge 111/2011, e si applica sulle pensioni con decorrenza primo gennaio 2012.

L’assegno di reversibilità viene ridotto se il matrimonio viene contratto dopo il compimento del 70° anno di età, se tra i coniugi esiste una differenza anagrafica superiore a venti anni o, infine, se la durata del matrimonio risulti essere inferiore a dieci anni.
La decurtazione della pensione, lo ricordiamo, avviene sulla percentuale a favore del coniuge superstite, ossia del 60%, e tenendo conti dei limiti sopra esposti.

Ad esempio, nel caso del limite dei dieci anni, occorre considerare ogni anno mancante al limite viene ridotta del 10%. Così, per un matrimonio celebrato cinque anni prima del decesso, la riduzione spettante è del 50%, ossia la pensione di reversibilità che spetterà al coniuge superstite sarà pari al 30%.

In caso di una pensione mensile di 800 euro, l’importo che spetterà al coniuge superstite sarà pari a 240 euro anziché 480.

Ricordiamo, però, che la riduzione non avrà luogo se tra i contitolari ci sono figli minori, studenti o maggiorenni inabili.

Per le disposizioni presenti nel nostro ordinamento pensionistico, ricordiamo che l’importo della pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione in pagamento o di quella che sarebbe spettato al lavoratore deceduto, ossia del 60% al coniuge superstite, 70% al figlio solo o all’80% al coniuge più un figlio o 100% al coniuge con due o più figli e 15% per ogni altro familiare  avente diritto ma diverso dal coniuge o figli.

Lascia un commento