L’INPS pubblica l’elenco dei lavoratori agricoli

 Il nostro Ente previdenziale comunica che dal prossimo 31 marzo 2013, e per i successivi quindici giorni, saranno pubblicati sul sito istituzionale i nominativi dei lavoratori agricoli per l’anno 2012. L’INPS ricorda che la pubblicazione ha valore di notifica, per questa ragione è necessario, da parte degli interessati, prendere in visione l’elenco proposto per svolgere, da parte degli interessarti, il necessario ricorso.

Dall’Inps nuove disposizioni in materia di contenzioso con elenchi nominativi dei lavoratori in agricoltura

 Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 82 del 14 giugno 2012, fornisce le indicazioni relative alla compilazione di elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale.

Infatti, l’Inps ricorda che con la circolare n. 104 del 5 agosto 2011, ha illustrato le principali novità normative in materia di elenchi nominativi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, così come disposto dall’articolo 38, commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato nella G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 pubblicata nella G.U. n. 164 del 16 luglio 2011.

I contributi obbligatori per i lavoratori agricoli 2012

 L’Inps ha reso noto i nuovi contributi obbligatori dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali relativi all’anno 2012.

Infatti, il nostro Istituto previdenziale, con decreto della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2012, in euro 52,45.

A questo riguardo le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 che all’art. 24, comma 23  prevede che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo  dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS, sono quelle nelle Tabelle B e C della circolare n. 75 del 25 maggio 2012.

L’Inps decide l’ammontare dei contributi per i lavoratori agricoli 2012

 Il nostro Istituto previdenziale, con le circolari n. 74 e n. 75 del 25 maggio 2012, rende noto l’ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2012, rispettivamente, dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, e da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Le due circolari riportano nel dettaglio le aliquote contributive dovute dalle diverse categorie, le modalità di pagamento e le agevolazioni previste per i territori montani e le zone svantaggiate.

In base alla circolare n. 74, l’Inps ha fissato l’aliquota dovuta per il concedente al fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 al 18,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%) e per il concessionario a 8,84%.

Lavoro coltivatori: si va in pensione con una miseria

 In futuro i giovani, ed in particolare quelli precari, con il versamento dei contributi nella cosiddetta Gestione Separata, potranno ottenere una pensione dignitosa? Ebbene, al riguardo ci sono molti dubbi, ma al giorno d’oggi anche i nostri padri non se la passano tanto meglio. In base ad un’elaborazione effettuata dalla Federpensionati su dati del Rapporto Annuale dell’INPS, relativo al 2010, nel nostro Paese ci sono la bellezza di un 1,2 milioni di coltivatori che a stento riescono a percepire una pensione sopra i 600 euro. Insomma, trattasi di prestazioni previdenziali da fame visto che al giorno d’oggi, con un carovita imperante, neanche con un migliaio di euro al mese si riesce a sbarcare il lunario.

Braccianti agricoli: elenchi nominativi

 L’Inps, con circolare n. 55 del 23 marzo 2011 ha reso noto gli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2010.
Essi hanno diritto a benefici in base all’art. 1, comma 65, della legge n. 247 del 2007.
Le aziende dove lavorano detti braccianti devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti: