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Braccianti agricoli: elenchi nominativi

 L’Inps, con circolare n. 55 del 23 marzo 2011 ha reso noto gli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2010.
Essi hanno diritto a benefici in base all’art. 1, comma 65, della legge n. 247 del 2007.
Le aziende dove lavorano detti braccianti devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, con i seguenti requisiti:

– l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296;
– alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni, attraverso proprie delibere e decreti;
– le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Sono, quindi, zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche individuate da ciascuna regione e che hanno beneficiato di specifici interventi di solidarietà nazionale (Decreto legislativo 10272004).

Soggetti

I braccianti agricoli ( ma anche i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari) che sono stati occupati almeno per cinque giornate nelle suddette aziende nell’anno 2010 hanno diritto al seguente beneficio:
cioè riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.
Cosa devono fare le aziende?
Esse devono trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.
Condizioni della dichiarazione.
Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Termine per la dichiarazione.
La trasmissione telematica o cartacea (per la concessione del beneficio ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari), dovrà avvenire entro la data del 15 aprile 2011, per dar modo alle sedi di procedere alla validazione delle domande, entro la data del 22 aprile 2011.

Ai fini del beneficio rileva l’ubicazione dell’azienda e non la residenza del lavoratore agricolo.
Rigetto della domanda.
Nel caso di reiezione della domanda presentata, la sede dell’Inps deve motivare il provvedimento.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Inps.

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