Inps, agevolazioni contributive per assunzioni a termine

L’Inps, attraverso il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, intende chiarire alcune questioni in merito al riconoscimento di agevolazioni contributive per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

Le agevolazioni sono state introdotte dalla Legge del 23 luglio 1991 n. 223 e, ricordiamolo, il provvedimento legislativo ha anche stabilito diversi provvidenza per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

La legge interviene facendo presente che esistono tre diverse fattispecie di contratto di lavoro di tipo agevolato, ovvero il contratto a termine, il contratto che trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine e, infine, il contratto a tempo indeterminato.

In particolare, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e, per questa ragione, le agevolazioni non possono essere superiore a 12 mesi.

Sostituzione ammessa anche senza indicare il sostituto

Importante sentenza della Corte di giustizia europea che nega una riduzione delle tutele da parte del decreto n. 368 del 2001.

Le assunzioni a termine sono particolari contratti lavoro che un datore può instaurare per risolvere un problema contingente, ovvero l’assunzione di lavoratori dipendenti assenti per malattia.

La legge n. 230/1962 che obbligava al datore di lavoro di indicare il nome del lavoratore assente, oltre ai motivi, nella stipula del contratto è stato sostituito dal decreto n. 368/2001 che contiene norme più elastiche consentendo, a questo riguardo, la possibilità di non dover indicare in maniera diretta l’eventuale lavoratore sostituito.

Mobilità: benefici per l’assunzione di soggetti in reinserimento

Il sistema normativo italiano si compone di un innumerevole panorama di benefici finalizzati all’assunzione di soggetti che possono vantare diverse particolarità.

A questo proposito per garantire l’inserimento, o il reinserimento, nel mercato  del lavoro dei lavoratori svantaggiati ci viene in aiuto il decreto legislativo n. 276/2003.

Così, secondo quanto stabilisce il citato decreto legislativo è possibile per le imprese di assumere a termine, per un periodo compreso tra sei e 18 mesi, soggetti in mobilità che utilizzano trattamenti integrativi.

Questi benefici si suddividono tra economici e contributivi.

Il beneficio economico è la risultante della somma tra quanto percepito dall’INPS (che continua ad erogare) ed il livello contrattuale di riferimento, mentre, dall’altro lato, dai contributi dovuti si detrae l’ammontare della contribuzione figurativa.

Benefici contributivi al dirigente disoccupato

Certo in periodi di crisi anche il dirigente vuole la sua parte di sovvenzioni e aiuti da parte delle istituzioni.

A questo proposito l’art. 20 della legge 266/1997 prevede incentivi per le imprese che occupano fino a 250 dipendenti (in precedenza il limite era di 100 dipendenti), e ai consorzi tra di esse, nel caso in cui assumano dirigenti disoccupati anche con contratti a termine.

Possono richiedere gli sgravi contributivi le piccole e medie imprese di qualsiasi settore fino a 250 dipendenti.

La definizione di piccole e medie imprese è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Industria 18 settembre 1997 (G.U. 1° ottobre 1997 n° 229) che ha recepito la raccomandazione 3 aprile 1996 della Commissione Comunitaria (G.U.C.E.E. 30 aprile 1996 n° 107).

Cercasi addetti al Customer Care a Milano

INFORMAZIONI SINTETICHE

Azienda: Customer Services Internazionale, facente parte di Fiat Group Automobiles

Luogo: Arese (Mi)

Numero posizioni aperte: non inserito

Livello: III livello delle Telecomunicazioni

Esperienza richiesta: non inserita

Tipo contratto: contratto a termine, part time e full time

Titolo di studio richiesto: non inserito