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Mobilità: benefici per l’assunzione di soggetti in reinserimento

Il sistema normativo italiano si compone di un innumerevole panorama di benefici finalizzati all’assunzione di soggetti che possono vantare diverse particolarità.

A questo proposito per garantire l’inserimento, o il reinserimento, nel mercato  del lavoro dei lavoratori svantaggiati ci viene in aiuto il decreto legislativo n. 276/2003.

Così, secondo quanto stabilisce il citato decreto legislativo è possibile per le imprese di assumere a termine, per un periodo compreso tra sei e 18 mesi, soggetti in mobilità che utilizzano trattamenti integrativi.

Questi benefici si suddividono tra economici e contributivi.

Il beneficio economico è la risultante della somma tra quanto percepito dall’INPS (che continua ad erogare) ed il livello contrattuale di riferimento, mentre, dall’altro lato, dai contributi dovuti si detrae l’ammontare della contribuzione figurativa.

In sostanza, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione.

Inoltre, occorre detrarre dai contributi dovuti per l’attività lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

Per approfittare di questi benefici occorre predisporre un piano individuale di inserimento, o reinserimento, nel mercato del lavoro, con idonei interventi formativi.

È necessario definire delle politiche di formazione professionale al fine di garantire, anche con il coinvolgimento di figure in possesso di adeguate competenze (tutor), una preparazione che permetta il reimpiego del lavoratore.

Non solo, l’assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, deve avvenire con un contratto avente una durata non inferiore a sei mesi.

Ricordiamo che il lavoratore decade dai trattamenti di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione.

In particolare, se il lavoratore rifiuta di essere avviato ad un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro o ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla regione, decade dai relativi trattamenti di mobilità.

La stessa disciplina si applica anche se il soggetto non frequenta regolarmente il corso di formazione, fatti salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore.

Non solo, il soggetto decade dal beneficio se non accetta l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza o non ha tempestivamente provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede Inps del lavoro prestato, così come stabilisce il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

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