Indicazioni INPS sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

 La circolare INPS n. 44 avente come oggetto “Legge 92/2012 – Art. 2, comma 31.  Contribuzione dovuta sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, intervenute dal 1° gennaio 2013. Criteri impositivi e modalità operative. Ulteriori precisazioni riguardo alla contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI.”dello scorso 22 marzo 2013 intende fornire alcune precisazioni su alcune modifiche intervenute nella recente riforma del mercato del lavoro; infatti, il nostro Ente previdenziale ha voluto indicare le modifiche introdotte in relazione sui criteri impositivi e sulla misura del nuovo contributo sulle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Contratto a termine dal 2013: obbligo contributo addizionale Aspi

 I datori di lavoro che hanno stipulato con i propri dipendenti contratti di lavoro a termine devono versare all’Inps, dal 2013, un contributo addizionale dell’1,40% per finanziare l’Aspi, la nuova indennità di disoccupazione, utilizzando il Modello F24. Questo aumento del costo del lavoro si può evitare solo se si trasforma il rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

Contributo licenziamento Aspi anche per colf e badanti

 Dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro domestico, che vogliono licenziare baby sitter, colf e badanti alle loro dipendenze con contratto a tempo indeterminato, hanno l’obbligo di versare all’Inps un contributo di licenziamento a titolo di finanziamento dell’Aspi, l’Assicurazione sociale per l’impiego. L’obbligo contributivo non è dovuto solo nel caso di dimissioni dei lavoratori.

Contratto di lavoro a termine: i requisiti per la stipula. Precisazioni

 Il contratto a termine si può stipulare solo in base a determinate condizioni che, se non rispettate, lo trasformano in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si precisa che, in base al D. Lgs. del 06.09.2001, n.368), il contratto a termine, se di durata superiore a 12 giorni, dev’essere stipulato in forma scritta, prima o in contemporanea con l’inizio della prestazione lavorativa.

Licenziamento lavoratore edile: conciliazione obbligatoria

 Poiché il licenziamento di un lavoratore edile con contratto a tempo indeterminato può avvenire per natura economica o per superamento del periodo di comporto, il Ministero del Lavoro, con la Circolare 16 gennaio 2013, n.3, fa i primi chiarimenti operativi sulla conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il contratto a tempo determinato, le norme dal 2013

 La Riforma Fornero ha introdotto delle novità nel contratto a tempo determinato allo scopo di limitarne l’abuso. Infatti, vengono previsti intervalli più lunghi nel caso di successione di contratti e un aumento del costo contributivo, ma ne è prevista una parziale restituzione al datore di lavoro in caso di stabilizzazione del rapporto.

I lavoratori stranieri e i contratti a tempo indeterminato

 Uno studio condotto dalla Fondazione Leone Moressa dimostra che il problema del posto precario sembra non coinvolgere i lavoratori stranieri, specie se giovani. Infatti, i giovani stranieri sono inquadrati con contratti più stabili anche se poi risultano essere pagati di meno o accettano di lavorare in orari non propriamente usuali, sono sottoinquadrati e sono in prevalenza operai.

Lo studio della Fondazione Moressa, come messo in evidenza dal quotidiano della Cisl, ha confrontato la struttura occupazionale dei giovani stranieri con quelle dei giovani italiani in età compresa tra i 15 e i 30 anni nel primo semestre 2011.

In Italia si registrano quasi mezzo milione di giovani stranieri nel mercato del lavoro con solo 95mila disoccupati: un dato che pone in evidenza che il tasso di occupazione giovanile straniero è pari ad un 44,5%, superiore di gran lunga rispetto a quello dei giovani italiani (32,5%) e un tasso di disoccupazione del 17,2% inferiore (anche se di poco) a quello dei coetanei italiani (20,4%).

Nuove istruzioni sul nuovo contratto di apprendistato

Attraverso la sua nuova nota del 5 dicembre 2011 n. 8081, l’Inail fornisce alcune nuove istruzioni sul testo unico dell’apprendistato entrato in vigore lo scorso  25 ottobre 2011 e che tocca diversi argomenti incluso l’obbligo assicurativo degli apprendisti e il regime assicurativo e sanzionatorio applicabile.

Ricordiamo che il Testo Unico, approvato con decreto legge n. 138/11 e convertito in legge n. 148/11, riforma l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani.

Come lavorare in Parlamento

I riferimenti per lavorare al Parlamento sono da ricercasi nei relativi regolamenti predisposti dalla Camera e dal Senato, Regolamento dei servizi e del personale. In linea di massima per lavorare alla Camera occorre partecipare e vincere il relativo concorso pubblico: per ciascun concorso sono disponibili il bando e tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale e gli esiti delle varie prove sono consultabili con accesso riservato ai soli interessati.

La disciplina dell’assunzione mediante concorso è disciplinata dall’articolo 51 del Regolamento; in effetti, in questo articolo si stabilisce che l’assunzione del personale della Camera avviene, salvo quanto disposto dall’articolo 55, alle qualifiche iniziali di ciascuna professionalità, nel livello funzionale-retributivo corrispondente, mediante pubblico concorso per esami ovvero per titoli ed esami in conformità ai programmi indicati in apposita tabella emanata con decreto del Presidente della Camera.

Lavoro, in arrivo il nuovo apprendistato

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, ossia il nuovo Testo unico dell’apprendistato. Infatti, il governo ha provveduto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 il Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, che attua la delega conferita al Governo dalla Legge n. 247 del 24 dicembre 2007 in materia di previdenza, lavoro e competitività per favorire la crescita, disciplinando l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani.