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Benefici contributivi al dirigente disoccupato

Certo in periodi di crisi anche il dirigente vuole la sua parte di sovvenzioni e aiuti da parte delle istituzioni.

A questo proposito l’art. 20 della legge 266/1997 prevede incentivi per le imprese che occupano fino a 250 dipendenti (in precedenza il limite era di 100 dipendenti), e ai consorzi tra di esse, nel caso in cui assumano dirigenti disoccupati anche con contratti a termine.

Possono richiedere gli sgravi contributivi le piccole e medie imprese di qualsiasi settore fino a 250 dipendenti.

La definizione di piccole e medie imprese è contenuta nel Decreto del Ministero dell’Industria 18 settembre 1997 (G.U. 1° ottobre 1997 n° 229) che ha recepito la raccomandazione 3 aprile 1996 della Commissione Comunitaria (G.U.C.E.E. 30 aprile 1996 n° 107).

La legge è molto generosa. Infatti, prevede una riduzione del 50% della contribuzione complessiva dovuta sia dal datore di lavoro che dal lavoratore per una durata non superiore a dodici mesi.

I dirigenti da assumere devono aver maturato nelle precedenti esperienze lavorative almeno 18 mesi con la qualifica di dirigente.

Ricordiamo che non sono dirigenti i quadri e gli impiegati con funzioni direttive, ma, al contrario, sono definiti come prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell’impresa.

I dirigenti interessati all’agevolazione però non devono aver avuto rapporti di lavoro subordinato con l’azienda che ha interesse ad assumerlo nei sei mesi precedenti l’autorizzazione.

A questo proposito, per ottenere il beneficio, la norma ha stabilito che tali assunzioni devono essere effettuate sulla base di convenzioni stipulate tra l’Agenzia per l’impiego, le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti d’azienda maggiormente rappresentative.

L’istituto previdenziale si è espresso su questa norma attraverso il messaggio INPS n. 23786/2005 approntando un sistema di verifica e un iter particolare da seguire.

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