Chiarimenti sulla cassa integrazione in deroga

Il Ministero del lavoro con interpello n. 48/2011 ha fornito alcune precisazioni sull’attivazione delle procedure di Cassa integrazione guadagni in deroga, in rapporto alla fruizione di altre tipologie di ammortizzatori sociali.

Il Ministero ha precisato che il requisito occupazionale stabilito dalla legge 223/91 (più di 15 dipendenti nel semestre) costituisce presupposto indefettibile ai fini della presentazione della domanda per Cig, anche se l’azienda abbia già goduto di un precedente periodo di Cig in deroga.  Ciò che lascia perplessi è la risposta nella parte in cui si afferma che nel computo dei dipendenti deve essere incluso anche il personale occupato con contratto di inserimento. Infatti la legge 223/91, in materia di conteggio dei dipendenti, comprende nella base di computo sia gli apprendisti che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

L’indennità di mobilità e l’associazione in cooperativa

L’Inps, attraverso la sua circolare dello scorso 19 aprile 2011 n. 67 , ha deciso di fare chiarezza in merito alla compatibilità dell’indennità di mobilità con lavoro subordinato e autonomo. Il nostro Istituto previdenziale si è mostrato particolarmente favorevole sulla compatibilità dell’indennità di mobilità e con la relativa iscrizione nella lista di mobilità.

In effetti, l’Inps conferma così che il lavoratore collocato in mobilità che abbia titolo a percepire la relativa indennità e che voglia rioccuparsi associandosi in cooperativa può chiedere, ai sensi dell’art.7, comma 5, della legge n.223/1991 la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un’unica soluzione.

Inps, chiarimenti sull’indennità di mobilità

Il maggiore istituto previdenziale italiano ha voluto precisare, con messaggio n. 14520 del 12 luglio 2011,  l’incompatibilità tra indennità di mobilità ordinaria e indennità di disoccupazione agricola visto che l’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti (legge n. 223 del 1991).

In base al contenuto del messaggio dell’Inps, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola è da considerarsi indebita quando il contratto di lavoro agricolo si colloca all’interno di un periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.

Inps, convenzione con l’associazione italiana coltivatori

Il presidente dell’Inps ha sottoscritto lo scorso 4 febbraio 2011 una convenzione con l’AIC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee così come prevede l’articolo 18 della legge n. 223 del 1991.

Per gli effetti della convezione i diversi soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore dell’ A.I.C. mediante trattenuta sulle prestazioni.

È necessario che il lavoratori sottoscriva la relativa delega che deve recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.

Mobilità: compatibilità con lavoro autonomo o subordinato

 L’Inps con circolare n. 67 del 14 aprile 2011 ha precisato e riepilogato quando l’indennità di mobilità sia compatibile con attività di lavoro autonomo o subordinato.

Nel caso in cui il beneficiario di indennità di mobilità venga assunto con un contratto di lavoro subordinato la prestazione, ai sensi dell’art. 8, comma 7, della stessa legge, viene sospesa mantenendo tuttavia l’iscrizione nella lista.

Si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

La stipula di un nuovo contratto a tempo pieno ed indeterminato provoca invece la decadenza dalla prestazione e dall’iscrizione alle liste di mobilità.

Cassazione, il datore di lavoro non è esonerato dalla comunicazione dei criteri e delle modalità

La Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale sulle  modalità della fruizione dei periodi di cassa integrazione e dei suoi criteri di scelta dei lavoratori da parte del datore di lavoro; in effetti, la Suprema corte, sentenza n. 4053 del 18 febbraio del 2011, ha stabilito che esiste sempre l’obbligo a carico del datore di lavoro di ottemperare alle disposizioni contenute nella legge n. 164/75 e n. 223/91.

Secondo le disposizioni, nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la contrazione o la sospensione dell’attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto sempre a comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali o, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, la durata prevedibile della contrazione o sospensione e il numero dei lavoratori interessati.

Cassa integrazione in deroga, accordo alla regione Marche

Emessa la nuova guida procedurale per l’applicazione per l’anno 2011 della cassa integrazione e la mobilità in deroga.

La nuova procedura, valevole dal mese di gennaio del 2011, prevede la possibilità per le aziende, di qualsiasi settore produttivo, di presentare istanza di cassa integrazione che risultano escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare, il documento prevede la copertura per le aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 12 della legge 223/91 nel caso in cui l’azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS.

Inps, agevolazioni contributive per assunzioni a termine

L’Inps, attraverso il messaggio n. 32661 del 27 dicembre 2010, intende chiarire alcune questioni in merito al riconoscimento di agevolazioni contributive per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

Le agevolazioni sono state introdotte dalla Legge del 23 luglio 1991 n. 223 e, ricordiamolo, il provvedimento legislativo ha anche stabilito diversi provvidenza per l’assunzione di soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

La legge interviene facendo presente che esistono tre diverse fattispecie di contratto di lavoro di tipo agevolato, ovvero il contratto a termine, il contratto che trasforma a tempo indeterminato un rapporto a termine e, infine, il contratto a tempo indeterminato.

In particolare, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi e, per questa ragione, le agevolazioni non possono essere superiore a 12 mesi.

Cassazione, le giustificazioni del licenziamento collettivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24343 del 1 dicembre 2010, ha ribadito che, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale che restano sottratti al controllo giurisdizionale.

In questo caso, se il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione.

È opportuno ricordare che la comunicazione prevista dall’articolo 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 deve contenere indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità.

Incentivi alle assunzioni, legge n. 223/1991

Nel panorama legislativo italiano esistono diversi strumenti utili come incentivi per il reinserimento dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito.

La legge di stabilità prevede che le misure sperimentali siano prorogati anche per l’anno 2011.

Tra gli strumenti che hanno a disposizione i datori di lavoro possiamo senza dubbio mettere l’accento sull’assunzione di lavoratori titolari di indennità di mobilità, così come prevede la legge 223/1991.

In buona sostanza, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni.

Incentivi per assunzione di lavoratori in deroga

Il decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modifiche e integrazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, prevede un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge 223/1991.

I lavoratori a domicilio

Il lavoratore a domicilio è una particolare forma di collaborazione nata agli albori della Rivoluzione industriale.

L’articolo 2094 del codice civile è, di per sé, abbastanza chiaro. In effetti, è qualificato prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.

Di rimando la legge del 18 dicembre 1973 n. 877 definisce il lavoratore a domicilio.

Composizione delle liste di mobilità

 Le liste di mobilità sono degli speciali elenchi, così come prevede la legge n. 223/91, in cui trovano posto i lavoratori licenziati in attesa di un nuovo impiego.

Non tutti però possono entrare in queste liste. In effetti, le attuali disposizioni legislative consentono ai lavoratori licenziati con procedure collettive in aziende con oltre 15 dipendenti nei casi di cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro di di poter usufruire di questo importante istituto di enorme rilevanza sociale.

Accanto alle procedure di licenziamento collettive, il Legislatore ha esteso questa possibilità anche ai lavoratori licenziati individualmente, per le stesse motivazioni, dalle imprese che abbiano in forza anche meno di 15 dipendenti.

Chiarimenti Inps per il riscatto dei lavori socialmente utili

L’INPS, con la circolare n. 33 del 5 marzo 2010, intende fornire chiarimenti in materia di riscatto dei periodi di occupazione in lavori socialmente utili ai fini del diritto alla pensione.

I periodi di impiego nelle attività di lavori socialmente utili, per i quali viene erogato il relativo assegno fino al 31 luglio 1995, sono riconosciuti figurativamente utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa.

Questo stabilisce l’art.1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.