La prosecuzione volontaria al Fondo Ipost

 L’Inps, con la circolare n. 72 del 23 maggio 2012 riepiloga le disposizioni che disciplinano la prosecuzione volontaria del Fondo Ipost, dai soggetti interessati alla presentazione della domanda, fino all’importo del contributo e alle modalità di versamento dello stesso. Si ricorda che il Polo specialistico del Fondo di quiescenza Poste è costituito presso la filiale di coordinamento di Roma EUR, e che allo stesso sono assegnate le attività connesse alla gestione del conto assicurativo ed alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche.

L’Inps ricorda che l’istituto della prosecuzione volontaria – esteso all’Istituto Postelegrafonici dal DLgs. 30 aprile 1997, n. 184, con effetto dal 12 luglio 1997 – è regolato dalle stesse norme applicate agli iscritti dell’Assicurazione generale obbligatoria. Si deve fare perciò riferimento alle disposizioni di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 ed alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate ed integrate dal medesimo decreto n. 184.

L’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari

 L’Inps ricorda che dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, si applicano anche alla Confederazione Svizzera. Infatti, nella circolare n. 70 del 22 maggio 2012 sono descritti in dettaglio i regolamenti in esame e il loro ambito di applicazione e, inoltre, vengono fornite precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di prestazioni orfanili e tassi di cambio ai Paesi membri dell’Unione Europea, ai Paesi SEE e alla Svizzera.

L’Inps, attraverso la circolare n. 70, intende fornire anche alcune precisazioni in materia di prestazioni orfanili.

Si ritiene utile ricordare che, in base all’articolo 78 del regolamento n. 1408/71, le prestazioni orfanili dovevano sempre essere attribuite a carico di una sola istituzione, in misura pari alla pensione teorica, senza operare la riduzione in pro-rata.

La contribuzione volontaria dei lavoratori non agricoli

 In base alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi tra il periodo gennaio-dicembre 2010 ed il periodo gennaio-dicembre 2011, calcolata dall’Istat nella misura del 2,70%, sono stati stabiliti gli importi validi per l’anno 2012 per la retribuzione minima settimanale.

Infatti, l’art. 7 , comma 2, del D.Lgs. n. 184/97 dispone che l’importo minimo settimanale della retribuzione su cui calcolare il contributo volontario non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni.

Novità sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2012

Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2012 la retribuzione minima settimanale è pari a € 192,40 e la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’ 1% (art. 3 L. 438/92) è di euro 44.204,00.

Il recupero della contribuzione non versata

 L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito al raddoppio, messaggio n. 8847/2012, da 5 a 10 della prescrizione avviene per il recupero dei contributi non pagati opera soltanto se la denuncia interviene entro cinque anni dalla scadenza degli stessi .

Infatti, il messaggio sopracitato intende offrire chiarimenti alla circolare n. 31 dello scorso 2 marzo 2012 visto che sono pervenute da diverse Sedi richieste di chiarimenti alla circolare avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, in specie con riferimento alle modalità di computo del termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Istituto al datore di lavoro.

Chiarimenti Inps in di prescrizione dei contributi previdenziali

 Il nostro maggiore Istituto previdenziale, con il messaggio n. 8447 del 16 maggio  2012, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai termini prescrizioni dei contributi previdenziali ed assistenziali, disciplinati dalla circolare n. 31 del marzo 2012.

L’Inps, ricorda che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale. A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014. In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo).

In arrivo il Durc dalle Casse edili

 Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad opera della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha emanato la nota n. 37/0008367/MA007.A001 del 2 maggio 2012, con la quale fornisce ulteriori indicazioni in merito ai requisiti individuati dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento della attività certificativa.

Il Ministero del Lavoro risponde così alle osservazioni di pubbliche amministrazioni, organi istituzionali e organizzazioni datoriali e sindacali in merito all’individuazione delle Casse Edili ai fini della verifica della legittimazione al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il peso delle tasse e contributi sugli stipendi

 Secondo i dati diffusi dalla CGIA di Mestre il peso dei contributi previdenziali e le imposte pesano per non meno del 50% sull’ammontare complessivo: un operaio occupato nell’industria con uno stipendio mensile netto di 1.226 euro costa al suo titolare ben 2.241 euro.  Questo ultimo importo è dato dalla somma della retribuzione lorda (1.672 euro)  e dal prelievo a carico del datore di lavoro (pari a circa 568 euro).

Chiarimenti Inps per i dirigenti medici e veterinari

 L’Inps chiarisce il ruolo del personale medico ex Inpdap ora iscritti all’Inps. Infatti, in base alle indicazioni dell’Istituto previdenziale, il personale medico con rapporto di lavoro subordinato esclusivo presso le aziende sanitarie può svolgere attività libero professionale all’interno della stessa azienda, nell’ambito delle strutture appositamente individuate.

Con la circolare n. 57 del 20 aprile 2012, viene richiamata l’attenzione sul regime contributivo e sui corretti adempimenti contributivi da parte delle strutture sanitarie iscritte alla ex Gestione Inpdap – destinatarie della circolare -, in relazione agli emolumenti corrisposti al personale dirigenziale medico e veterinario con iscrizione alla ex Cassa Pensioni Sanitari, nonché al Fondo di previdenza generale, gestito dall’ENPAM.

Come ottenere lo sgravio contributivo per la contrattazione di secondo livello

 L’inps fornisce indicazioni su come ottenere lo sgravio contributivo per l’incentivazione della contrattazione di secondo livello; infatti, le aziende dovranno inoltrare apposita domanda all’Istituto previdenziale esclusivamente per via telematica, anche per i lavoratori iscritti ad altre Enti previdenziali. L’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il periodo indicato dall’Istituto con un successivo messaggio, con cui saranno rese note giorno e ora a partire dalle quali sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze. Entro i 60 giorni successivi al termine fissato per l’invio delle richieste, l’Istituto provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone immediata comunicazione alle stesse a agli intermediari autorizzati.

Novità sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2012

 L’Inps, con la circolare n. 49 del 29 marzo 2012, fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2012 e riguardanti la contribuzione dovuta dai datori di lavoro.

L’anno 2011 si è concluso con l’emanazione di alcuni importanti provvedimenti legislativi (legge 12 novembre 2011 n.183 – cd. legge di stabilità –, DL 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge n. 214/2011) che, confermando o innovando la materia, sono destinati ad avere rilevanza in ambito contributivo e di sostegno all’occupazione. Con questa circolare l’Inps fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni destinate a produrre effetti nel corso del 2012.

In particolare, per il contributo IVS nessuna variazione è prevista per l’anno 2012 nei confronti della generalità dei datori di lavoro che saranno, così, interessati dalle sole indicizzazioni di minimali e massimali contributivi di legge.

La prescrizione dei contributi previdenziali, informativa Inps

 L’Inps, attraverso la circolare n. 31 del 2 marzo 2011, fornisce alcune istruzioni specifiche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. In effetti, dall’entrata in vigore della legge 335/1995, che ha disciplinato (articolo 3, commi 9 e 10) anche il nuovo regime di prescrizione della contribuzione, si è determinato un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Inps, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia.

Ricordiamo il quadro normativo di riferimento in vigore visto che con l’articolo 3, commi 9 e 10 della legge in trattazione, in tema di prescrizione, si è delineato un nuovo scenario.

Chiarimenti sull’indennità di disoccupazione ordinaria ai lavoratori dello spettacolo

 L’Inps, con la circolare n. 22 del 13 febbraio 2012, chiarisce alcuni punti sull’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai lavoratori dello spettacolo. Per prima cosa l’Istituto previdenziale, con la circolare 5 agosto 2011  n. 105, ricorda che sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in merito all’esclusione dall’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria del personale artistico, teatrale e cinematografico, disposta dall’art. 40, n. 5, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Infatti, l’Inps, alla luce in ordine alle modalità con cui si svolge, in determinati ambiti, l’attività lavorativa da parte di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, ha ritenuto di escludere dal novero del “personale artistico, teatrale e cinematografico” di cui all’art. 40, n. 5), R.D.L. n. 1827 del 1935, le categorie di assistenti e aiuti del coro, suggeritori del coro (cod. 014), aiuti registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, definiti anche “assistenti alla regia” (cod. 042), consulenti assistenti musicali (cod. 085) e assistenti coreografi (cod. 091).

Contributi imprese per impianti per biomasse

 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato un bando con il quale cerca di sviluppare il processo di attivazione delle filiere produttive delle biomasse in alcune regioni meridionali (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia). Il testo prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro a sostegno delle filiere produttive sviluppate dalle società, dai consorzi e dalle società consortili, che adottino uno statuto che contenga un esplicito riferimento allo svolgimento – anche attraverso il ricorso a componenti della propria compagine sociale o consortile – di tutte le attività economiche inerenti al ciclo di vita della biomassa, oggetto del programma di investimento.

I richiedenti potranno avere accesso ai contributi per due diverse classi di investimento. La prima è relativa al settore dell’energia, con ammissione di spese per impianti di cogenerazione e trigenerazione alimentati da biomasse legnose, biocombustibili liquidi, biogas o della frazione organica di rifiuti solidi urbani, con potenza da 1 a 4 MWe, e impianti di produzione di energia termica associati ad una rete di teleriscaldamento o teleraffrescamento, alimentati da biomasse legnose, biocombustibili liquidi o biogas, con potenza tra i 3 MWt e i 20 MWt.

Novità sulla contribuzione 2012 per artigiani e attività commerciali

L’Inps, con la circolare n. 14 dello scorso 3 febbraio 2012, informa che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2012, sono pari alla misura del 21,30%. Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2012, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.