La festività per il Santo Patrono

 Per la compagine sindacale la festività per il Santo Patrono per il corrente anno non è per nulla messa in discussione; infatti, non essendo intervenuto l’apposito decreto sulla materia del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto prima dal DL 138/2011 e poi dalla Legge di conversione n. 148/2011, per il corrente anno le festività relative saranno onorate secondo il calendario regolarmente vigente senza slittamenti.

Il riposo del collaboratore familiare

 Al pari di qualsiasi lavoratore anche il collaboratore familiare ha diritto al riposo settimanale e annuale, così come stabilito dalla contrattazione collettiva e le norme in materia.

In sostanza, il lavoratore domestico ha diritto a 36 ore di riposo settimanale con la particolarità che 24 di queste ore devono, normalmente, coincidere con la domenica. È possibile derogare da questa particolarità se il lavoratore professi una fede differente da quella cattolica, in questo caso occorre considerare il riposo in modo diverso.

Parlamento, chiarito il trattamento per il 17 marzo

 E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 92 del 21 aprile 2011 la legge di conversione n. 47, con modificazioni, del decreto legge n. 5 del 22 febbraio 2011 (presente in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 44 del 23 febbraio 2011) con il quale era stato dichiarato festivo a tutti gli effetti il 17 marzo.

La legge pone in essere una netta distinzione tra il lavoro privato e pubblico; in effetti, per il segmento privato si riconferma che la festività soppressa del 4 novembre, articolo 1 della citata legge di conversione, o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977 n. 54, non si applicano ad una di queste questo particolare trattamento ma, in sostituzione e solo per il 2011, alla festa nazionale per il 150º anniversario dell’Unita’ d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Mancato godimento dei permessi retribuiti: precisazioni

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,  ha avanzato richiesta di interpello al Ministero del lavoro in ordine alla problematica concernente il mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività.

Il Ministero del lavoro con risposta ad interpello dell’8 marzo 2011 n. 16 hariepilogato che i permessi per Riduzione di Orario di Lavoro sono fonte contrattuale che consente al lavoratore di astenersi dall’espletamento della prestazione lavorativa, senza tuttavia subire una decurtazione sulla misura della retribuzione.